Rapina lieve e giudicato: il giudice dell’esecuzione deve rideterminare la pena (Cass. pen. Sez. I n. 33969 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il condannato per il delitto di rapina con sentenza irrevocabile anteriore alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 628 cod. pen. può chiedere al giudice dell’esecuzione il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. La preclusione non discende dal giudicato, ma opera solo quando il rapporto esecutivo sia esaurito, cioè quando la pena sia stata interamente espiata. Il giudice dell’esecuzione, quando interviene una pronuncia di incostituzionalità su norma diversa da quella incriminatrice che incide sulla commisurazione della pena non ancora interamente eseguita, deve rideterminare la pena in favore del condannato, muovendo dall’accertamento operato in cognizione e motivando l’esito raggiunto. Restano fermi i limiti fissati dal giudizio di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali.

Il Fatto

Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta della condannata di riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto in relazione a due sentenze di condanna per rapina, intervenute nel 2014 e nel 2019, con conseguente rideterminazione della pena in esecuzione.

Il giudice dell’esecuzione ha fondato la declaratoria sulla definitività dei titoli, ritenendo che l’art. 2, quarto comma, cod. pen. ostasse all’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. La condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza dell’art. 2 cod. pen. e il contrasto con l’orientamento di legittimità formatosi in materia di attenuante della lieve entità.

La Motivazione della Corte

La Sezione I ha ritenuto il ricorso fondato. Il collegio ha osservato che la questione non si risolve nel riconoscere rilievo assoluto al giudicato, ma nel verificare se il rapporto esecutivo sia ancora in corso: è la nozione di rapporto esaurito, non la definitività del titolo, a delimitare l’intervento del giudice dell’esecuzione.

Il percorso argomentativo muove da un precedente della stessa sezione relativo alla rapina, secondo cui il condannato con sentenza anteriore alla sentenza della Corte costituzionale può chiedere al giudice dell’esecuzione il riconoscimento dell’attenuante, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito, muovendo dall’accertamento operato in cognizione e dando adeguata motivazione dell’esito raggiunto. Analogo principio è stato affermato per il delitto di estorsione, con riguardo all’art. 629 cod. pen., dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023.

La Corte ha poi richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 42858 del 29.05.2014, Gatto, Rv. 260697: quando, dopo una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e questo non è stato interamente eseguito, il giudice dell’esecuzione deve rideterminare la pena, pur se il provvedimento correttivo non è a contenuto predeterminato, potendo avvalersi di penetranti poteri di accertamento e valutazione.

Su questa base la Sezione ha censurato il provvedimento impugnato: il Tribunale ha reputato precluso ogni esame senza considerare l’accertamento svolto dal giudice di cognizione, pervenendo a una pronuncia in contrasto con l’art. 2 cod. pen. e non allineata alla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite. Ne è seguito l’annullamento con rinvio al Tribunale di Teramo, perché valuti, nell’esito libero, se i reati di rapina oggetto delle condanne presentino caratteristiche tali da essere classificabili come di lieve entità, avuto riguardo ai fatti nel loro complesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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