Regime del margine, inammissibilità dei motivi per autosufficienza (Cass. civ. Sez. V n. 19555 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, il regime del margine previsto dall’art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, conv. con modif. in l. n. 85 del 1995, per le cessioni di beni d’occasione costituisce un regime speciale, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell’imposta, di interpretazione restrittiva e di applicazione rigorosa. Ove l’amministrazione contesti, su elementi oggettivi e specifici, che il cessionario ne abbia indebitamente fruito, spetta a quest’ultimo provare la buona fede, cioè l’assenza di consapevolezza di partecipare a un’evasione e l’uso della massima diligenza esigibile da un operatore accorto. Davanti alla Corte di cassazione i motivi che deducono fatti di merito senza trascrivere gli atti e senza indicarne la collocazione nel fascicolo sono inammissibili per difetto di autosufficienza.
Il Fatto
La controversia ha origine da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, per l’anno d’imposta 2001, IRES, IRAP e IVA nei confronti di una società contribuente. L’Ufficio contestava i rapporti intrattenuti con fornitori privi di reale attività imprenditoriale, utilizzati per realizzare frodi IVA, in alcuni casi avvalendosi del regime del margine.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale ha poi accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio, ritenendo insussistenti le doglianze sullo Statuto del contribuente, travolti gli acquisti da società sostanzialmente inesistenti e inapplicabile il regime del margine perché i veicoli provenivano da società di noleggio o leasing. La società ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte raggruppa le censure in quattro nuclei: obblighi procedimentali dell’amministrazione, fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e indetraibilità dei costi, applicabilità del regime del margine, sanzioni. Sui primi due motivi rileva l’inammissibilità per estrema genericità: la ricorrente non deduce la violazione del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, non riproduce alcun atto del procedimento e non indica gli obblighi informativi asseritamente violati.
Sul secondo nucleo, i motivi terzo, quarto e quinto sono inammissibili sotto un duplice profilo. Da un lato la ricorrente deduce fatti di merito senza trascrivere gli atti e senza indicarne la collocazione nel fascicolo, con carenza di autosufficienza, richiamandosi Cass. S.U. n. 8950 del 2022 e Cass. n. 12481 del 2022. Dall’altro, la doglianza mira a una rivalutazione dei fatti, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito.
Il nucleo centrale riguarda il regime del margine. La Corte richiama Cass. S.U. n. 21105 del 2017, secondo cui il regime è speciale, facoltativo e derogatorio, di interpretazione restrittiva: contestata la fruizione su elementi oggettivi e specifici, spetta al cessionario provare la buona fede e la massima diligenza, con individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli. La sentenza impugnata ha dato puntuale ossequio al principio, accertando che le autovetture provenivano tutte da società di autonoleggio e di leasing, con conseguente non applicabilità del regime.
Quanto agli obblighi di lealtà e buona fede, la Corte osserva che l’essersi adeguati a inesatte indicazioni dell’amministrazione non fa venir meno l’obbligo tributario derivante dall’erronea applicazione di una norma di legge, richiamando Cass. n. 18618 del 2019. I motivi in materia di sanzioni sono inammissibili per i medesimi vizi di autosufficienza. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e ai presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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