Sospensione temporanea del posteggio illegittima senza termine finale (TAR Toscana n. 1008 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che dispone il trasferimento temporaneo di un posteggio di commercio su area pubblica integra una sospensione parziale dell’efficacia dell’autorizzazione e dell’assetto del raggruppamento. La sospensione disciplinata dall’art. 10, comma 2, del Regolamento comunale per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, siccome temporanea, deve avere effetti limitati nel tempo e predeterminati nello stesso provvedimento sospensivo. La regola è confermata dalla disciplina generale dell’art. 21-quater, comma 2, legge n. 241/1990, che impone l’indicazione esplicita del termine di sospensione. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento di trasferimento temporaneo che non rechi alcuna prefissione del termine finale di efficacia.

Il Fatto

La società ricorrente esercita la vendita di articoli di pelletteria e accessori su area pubblica nel Comune di Firenze, in forza di un’autorizzazione nella quale era subentrata, su un posteggio collocato all’interno di un raggruppamento turistico cittadino. In esito a un sopralluogo congiunto dei Vigili del Fuoco e della Direzione Attività Economiche, volto a verificare la percorribilità dei percorsi dei mezzi di soccorso durante l’orario di apertura delle attività, veniva redatto un verbale che segnalava come due postazioni impedissero la svolta dei mezzi da una via all’altra.

Il Comune, individuate due postazioni libere idonee alla dislocazione, adottava un provvedimento dirigenziale che disponeva il trasferimento temporaneo del posteggio della ricorrente, a decorrere da una data ravvicinata. La società impugnava l’atto e gli altri provvedimenti presupposti davanti al giudice amministrativo, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. La domanda cautelare veniva respinta con ordinanza che si pronunciava unicamente sul periculum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato. Il provvedimento impugnato qualifica espressamente il trasferimento come temporaneo, ossia destinato ad avere efficacia per un periodo di tempo limitato. Da ciò il Tribunale ricava che l’atto integra una sospensione parziale dell’efficacia dell’autorizzazione comunale, segnatamente nella parte in cui questa individuava l’allocazione della posizione di vendita, e dell’assetto del raggruppamento per tale stessa parte.

La sospensione è stata disposta ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Regolamento comunale per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, richiamato nel provvedimento, che consente all’amministrazione di sospendere, trasferire o modificare temporaneamente l’assetto di un mercato o raggruppamento per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico e sicurezza, igiene e sanità, per il solo tempo strettamente necessario. Poiché la norma la configura come temporanea, la sospensione deve necessariamente avere effetti limitati nel tempo e predeterminati nello stesso provvedimento.

Tale conclusione trova conferma nella disciplina generale dell’art. 21-quater, comma 2, legge n. 241/1990, secondo cui il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito una sola volta. Il Collegio richiama l’orientamento giurisprudenziale che sanziona l’illegittimità dei provvedimenti di sospensione temporanea privi dell’indicazione esplicita della data di cessazione dell’efficacia, scongiurando il rischio di una sospensione sine die. Vengono citati, tra gli altri, Cons. Stato, III, n. 2075 del 2019, TAR Campania, IV, n. 56 del 2020 e TAR Lazio, III, n. 9047 del 2020.

Il Tribunale richiama inoltre un proprio precedente su fattispecie similare, TAR Toscana, II, n. 1190 del 2014, nel quale aveva affermato che l’inserimento, nello stesso provvedimento di trasferimento, del termine finale di efficacia costituisce requisito essenziale e non surrogabile. Nel caso esaminato, il provvedimento non reca alcuna prefissione del termine finale del trasferimento temporaneo dei posteggi.

Su queste basi il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento dirigenziale. Le ulteriori doglianze sono assorbite per ragioni di continenza ed economia processuale. L’annullamento non si estende agli ulteriori provvedimenti impugnati, non essendo necessario a soddisfare l’interesse azionato. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti in considerazione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *