Rinuncia alle mere pretese della società estinta e legittimazione dei soci (Cass. civ. Sez. II n. 455 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
All’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non si trasferiscono ai soci le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione nel bilancio di liquidazione avrebbe richiesto un’attività ulteriore, giudiziale o extragiudiziale. Il mancato espletamento di tale attività da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Tale rinuncia non può essere rimessa alla volontà potestativa degli ex soci, né superata da una clausola dell’atto di scioglimento che si limiti a prevedere la ripartizione di eventuali crediti o debiti non quantificabili. Ne consegue il difetto di legittimazione attiva degli ex soci a proseguire il giudizio già pendente, con cassazione senza rinvio della sentenza d’appello che li abbia ritenuti successori nella pretesa.
Il Fatto
Una società aveva stipulato con una s.n.c. un contratto di somministrazione di cosmesi decorativa, con impegni annuali minimi di fatturato e una penale percentuale sul mancato fatturato. Ritenuto inadempiente il fornitore, la società conveniva la s.n.c. davanti al Tribunale per ottenere la risoluzione del contratto e il pagamento della penale o il risarcimento del danno.
Il fornitore era stato sciolto e cancellato dal registro delle imprese; i due ex soci avevano riassunto la causa davanti al Tribunale di Crema, che rigettava la domanda per carenza di legittimazione attiva. In appello la Corte territoriale accoglieva integralmente il gravame, ravvisando nell’atto di scioglimento una clausola di riserva che, a suo avviso, superava la presunzione di rinuncia e trasferiva ai soci tutti i residui crediti. La società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda il destino delle sopravvivenze attive della società cancellata e la possibilità che gli ex soci le azionino in giudizio. La ricorrente deduce la falsa applicazione degli artt. 2312 e 2495 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., richiamando il principio delle Sezioni Unite del 2013.
La Corte disattende l’eccezione di improcedibilità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., rilevando che la sua violazione rende il ricorso inammissibile e non improcedibile, e che le censure risultano adeguatamente argomentate su questioni di diritto. Nel merito, il primo motivo è fondato.
Muovendo dall’art. 2495 cod. civ. vigente ratione temporis, la Corte ricorda che la cancellazione determina il venir meno di capacità e soggettività della società, con effetto dichiarativo per le società di persone e costitutivo per quelle di capitali. Richiamate le Sezioni Unite n. 4060, 4061 e 4062 del 2010, si afferma il fenomeno successorio in virtù del quale obblighi e diritti non estinti si trasferiscono ai soci, ma con esclusione delle mere pretese e dei crediti incerti o illiquidi.
Il criterio discretivo è l’iscrivibilità a bilancio di liquidazione: solo se il processo pendente alla cancellazione ha ad oggetto sopravvivenze certe opera il meccanismo di interruzione e riassunzione nei confronti degli ex soci; diversamente, il processo sarà destinato ad estinguersi. Richiamate le Sezioni Unite n. 6070, 6071 e 6072 del 2013, la Corte ribadisce che la rinuncia alle sopravvivenze incerte non può dipendere dalla volontà potestativa degli ex soci.
La clausola dell’atto di scioglimento che riserva la ripartizione di «eventuali crediti o debiti» non quantificabili non vale a superare la presunzione: il credito da inadempimento ben avrebbe potuto essere fatto valere al momento dello scioglimento e non lo è stato, con rinuncia tacita. Assorbito il secondo motivo, la sentenza è cassata senza rinvio, con difetto di legittimazione attiva degli ex soci e la declaratoria di improcedibilità del giudizio di appello.
Nota della Redazione
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