Regolamento di ufficio inammissibile se il giudice nega competenza per valore (Cass. civ. Sez. II n. 4011 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di competenza d’ufficio, previsto dall’art. 45 cod. proc. civ., può essere richiesto soltanto quando il giudice ad quem, davanti al quale la causa sia stata riassunta, deduca a sua volta l’incompetenza del primo o di un terzo giudice per materia o per territorio inderogabile. Il dissenso sulla sola competenza ratione valoris non legittima il conflitto: in tal caso la competenza del secondo giudice deve ritenersi ormai radicata e non più contestabile, con conseguente inammissibilità del regolamento. La regola vale anche quando il primo giudice si sia spogliato della causa proprio in ragione del valore.
Il Fatto
Un cliente ha convenuto davanti al Giudice di Pace di Roma una banca, chiedendo il rimborso del costo del credito per l’estinzione anticipata di un contratto di mutuo. L’istituto ha eccepito l’incompetenza per valore del giudice adito. Il Giudice di Pace ha accolto l’eccezione, reputando di dover valutare il contenuto economico complessivo del finanziamento, e ha indicato come competente il Tribunale di Roma.
Riassunta la causa, il Tribunale ha ritenuto che il valore andasse determinato sulla sola domanda di ripetizione, senza cumulo con la domanda di accertamento della nullità delle clausole che la ostacolavano. Dichiaratosi a sua volta incompetente, ha sollevato d’ufficio il regolamento di competenza. La banca ha depositato memoria ai sensi dell’art. 47, comma 5, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un dato normativo testuale. L’art. 45 cod. proc. civ. disciplina il conflitto negativo di competenza e ne circoscrive l’ambito alle ipotesi in cui il secondo giudice contesti la competenza del primo o di un terzo per materia o per territorio inderogabile. Fuori da questi casi il rimedio non è esperibile.
La conclusione si fonda su un orientamento consolidato, richiamato come ius receptum: se il giudice adito dopo la riassunzione non riconosce la competenza per materia o territoriale inderogabile del primo o di altro giudice, e ritiene che la competenza sia regolata soltanto dal valore, il regolamento deve essere dichiarato inammissibile. La competenza ratione valoris del giudice ad quem si considera infatti già radicata.
Nel caso concreto il Tribunale di Roma ha negato la propria competenza esclusivamente sotto il profilo del valore della controversia. Il dissenso non investe la materia né un criterio territoriale inderogabile: manca quindi il presupposto oggettivo del conflitto.
Il Collegio ha pertanto aderito alle conclusioni del Pubblico Ministero, che aveva chiesto dichiararsi l’inammissibilità. La pronuncia non lascia la causa priva di giudice: per effetto dell’art. 44 cod. proc. civ. la competenza resta radicata davanti al Tribunale di Roma, dinanzi al quale la causa va riassunta.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.