Opposizione agli atti esecutivi: il terzo non contesta il credito assegnato (Cass. civ. Sez. III n. 13223 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo pignorato che abbia reso una dichiarazione di quantità positiva, non contestata prima dell’assegnazione, non può più contestare l’esistenza del credito assegnato proponendo opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione, nemmeno se la dichiarazione sia stata resa per errore anche scusabile. L’interpretazione della dichiarazione come positiva è definitivamente cristallizzata quando il giudice dell’esecuzione abbia assegnato i crediti su tale presupposto e l’eventuale omessa pronuncia sul punto non sia stata censurata. Il difetto di liquidità del credito, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., non integra un requisito di validità dell’ordinanza di assegnazione, ma solo presupposto della sua efficacia come titolo esecutivo contro il terzo. Il terzo pignorato è privo di interesse, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., a dedurre l’impignorabilità del credito o l’insufficiente specificazione delle quote assegnate, profili che non aggravano la sua posizione obbligatoria.

Il Fatto

Una società debitrice esecutata subiva pignoramento presso terzi: i creditori procedenti, muniti di titolo esecutivo di formazione giudiziale, pignoravano i crediti vantati dalla debitrice nei confronti di un ente locale. Il terzo pignorato rendeva dichiarazione di quantità, ritenuta positiva dal giudice dell’esecuzione, che assegnava le somme ai creditori nelle rispettive quote indicate in un atto di precisazione del credito.

L’ente locale proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione. Il giudizio di merito, interrotto per la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della debitrice e riassunto nei confronti della curatela, si concludeva con il rigetto dell’opposizione da parte del Tribunale. L’ente ricorreva in Cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, connessi perché investivano l’esistenza del credito assegnato, sono rigettati. La Corte richiama il consolidato indirizzo secondo cui, una volta che il giudice dell’esecuzione abbia preso atto della dichiarazione di quantità positiva del terzo e abbia assegnato le somme, il terzo non può più contestare l’esistenza del credito mediante opposizione agli atti esecutivi, neppure se la dichiarazione era frutto di errore anche scusabile.

Nel caso concreto la dichiarazione era stata intesa come positiva e tale interpretazione non era più in discussione: nella sentenza impugnata mancava una statuizione espressa sul punto, ma il ricorso non aveva censurato l’omessa pronuncia. La Corte ne deduce che si è determinata una situazione equivalente alla mancata contestazione, con la conseguenza che non rileva più stabilire se l’interpretazione del giudice dell’esecuzione fosse corretta.

I motivi investivano dunque, nella sostanza, un errore nella stessa dichiarazione di quantità, non dedotto prima dell’assegnazione: donde l’inammissibilità originaria dell’opposizione e la sua radicale infondatezza. Il dispositivo di rigetto è confermato con mera correzione della motivazione, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.

Il quarto motivo, che denunciava la nullità dell’ordinanza per difetto del requisito di liquidità ex art. 474 c.p.c., è dichiarato inammissibile. Le censure non erano specifiche, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché non indicavano fase, modalità e contenuto dell’atto di precisazione del credito richiamato nell’ordinanza. Nel merito, il difetto di liquidità del titolo può essere fatto valere con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma non costituisce presupposto di validità dell’ordinanza di assegnazione, bensì solo requisito della sua efficacia come titolo esecutivo contro il terzo. L’espropriazione presso terzi può del resto riguardare crediti futuri, condizionati o illiquidi.

Il terzo pignorato ha interesse a contestare l’ordinanza solo se il credito sia assegnato in misura superiore o diversa da quanto riconosciuto. Non ne ha, invece, sotto il profilo della liquidità o dell’insufficiente specificazione delle quote, perché ciò non aggrava la sua posizione obbligatoria. Il quinto motivo, relativo all’impignorabilità del credito destinato a opera pubblica, è anch’esso inammissibile: il terzo non è legittimato a dedurla, e l’assunto dell’avvenuto incameramento avrebbe semmai imposto una dichiarazione di quantità negativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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