Estinzione del giudizio di conto per decorrenza del termine quinquennale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 322 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine quinquennale di estinzione del giudizio di conto, previsto dall’art. 150, comma 1, cod. giust. cont., decorre dal perfezionamento del deposito del conto giudiziale, che si realizza con l’invio a mezzo PEC secondo le modalità consentite dalla normativa vigente all’epoca dei fatti. Le disfunzioni organizzative e le incertezze tecniche della Segreteria giudiziaria, non opponibili all’agente contabile, non impediscono il decorso del termine. L’estinzione ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e non richiede istanza di parte. Il successivo reinvio del medesimo conto tramite il sistema informativo non ha valenza interruttiva o novativa del termine decadenziale.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione del fondo economale di un’Ateneo per l’esercizio 2017, resa da un’agente contabile. Il conto era inizialmente confluito in una resa cumulativa, poi separata d’ufficio dal magistrato istruttore, che ne ha ipotizzato la compilazione d’ufficio per assenza della sottoscrizione dell’agente e ha rilevato l’assenza del provvedimento di parificazione e della relazione dell’organo di controllo interno.
Con relazione di irregolarità il magistrato ha prospettato l’assenza dei presupposti di procedibilità e, in subordine, l’irregolarità del conto. L’agente ha eccepito in via pregiudiziale l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, sostenendo che il deposito era avvenuto a mezzo PEC nel luglio 2018, mentre la relazione è stata depositata nel dicembre 2024. In via subordinata ha chiesto l’accertamento della regolarità del conto e il discarico.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la disciplina del deposito dei conti giudiziali, muovendo dall’art. 20-bis del d.l. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, e dall’art. 6 del Codice della giustizia contabile, che riconosce validità giuridica agli atti digitali integri e riferibili al soggetto emittente. Prima dell’attivazione del sistema SIRECO, il deposito poteva avvenire a mezzo PEC secondo il d.P. Corte conti n. 98/2015, che attribuiva piena validità giuridico-probatoria agli atti trasmessi, con perfezionamento attestato dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.
La difesa deduce che il deposito è avvenuto il 17 luglio 2018, mentre la relazione istruttoria lo colloca al 3 dicembre 2019, data di acquisizione del conto nei sistemi SIRECO e GIUDICO. Il Collegio osserva che, in base alla documentazione prodotta, l’invio PEC non è mai stato formalmente preso in carico a causa di disfunzioni legate all’avvio del nuovo applicativo, con una prolungata interruzione accertata. Il conto è stato poi reinviato dall’Ateneo tramite SIRECO il 3 dicembre 2019.
La questione dirimente è dunque la data del deposito. Il Collegio richiama l’art. 140, comma 3, cod. giust. cont., secondo cui il deposito del conto costituisce l’agente in giudizio, e l’art. 150, comma 1, che prevede l’estinzione decorsi cinque anni dal deposito senza relazione o contestazioni con istanza di fissazione d’udienza. Tali norme si applicano a tutti i conti presentati dopo il 7 ottobre 2016, indipendentemente dall’esercizio di riferimento, e l’estinzione ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo.
Il termine decorre dal formale e corretto deposito. Poiché l’invio PEC era consentito dalla normativa allora vigente e sulla Segreteria incombeva l’obbligo di presa in carico entro i termini dell’art. 5, comma 8, del d.P. n. 98/2015, le disfunzioni operative non possono pregiudicare l’agente contabile, già costituitosi con la trasmissione. Il successivo invio tramite SIRECO, avvenuto in fase di transizione e in assenza di disciplina puntuale, non assume valenza interruttiva o novativa; riconoscergli tale effetto introdurrebbe una causa di sospensione non prevista e consentirebbe una dilazione indefinita del perfezionamento del deposito.
Nessun rilievo assumono la sospensione feriale e quella emergenziale, trattandosi di attività demandata al giudice istruttore. Il Collegio individua quindi la data rilevante nel 18 luglio 2018, primo giorno lavorativo successivo all’invio PEC. Poiché la relazione è stata depositata il 3 dicembre 2024, oltre il termine quinquennale, dichiara l’estinzione del conto, con restituzione degli atti e comunicazioni all’amministrazione e al pubblico ministero. Respinge altresì l’istanza di oscuramento dei dati, non essendo stati indicati i legittimi motivi e non risultando compromessi onore e reputazione delle parti.
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Nota della Redazione
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