Il conto dell’agente contabile è improcedibile se non include le riscossioni dematerializzate (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 260 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile di un ente locale, ai sensi dell’art. 93, secondo comma, d.lgs. n. 267/2000, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti e all’obbligo di resa del conto per l’intera gestione, inclusa quella dematerializzata. Il “maneggio di danaro pubblico” non si identifica con la materiale detenzione delle somme, ma con la loro disponibilità, che sussiste indipendentemente dalla modalità di riscossione adottata. È, pertanto, improcedibile il conto giudiziale che rendiconti esclusivamente le somme riscosse per contanti, omettendo gli importi introitati tramite POS, conto corrente postale, PagoPA o bonifico bancario. In caso di dichiarata improcedibilità, l’agente contabile deve ricompilare il conto con la descrizione esaustiva dell’intera gestione e, in mancanza, è esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della procura regionale, ex art. 141 c.g.c.
Il Fatto
Il magistrato designato aveva chiesto la fissazione dell’udienza per la discussione del giudizio sul conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2019, reso dall’agente contabile addetta alla riscossione dei diritti di affissione e pubblicità di un Comune calabrese. Nella relazione di irregolarità, il magistrato aveva rilevato che la gestione rendicontata risultava inclusiva solo delle somme riscosse per contanti, senza tenere conto degli importi introitati tramite forme di pagamento diverse. All’udienza pubblica, l’amministrazione comunale e l’agente contabile non comparivano; il pubblico ministero concludeva per l’improcedibilità del conto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disposizione di cui all’art. 93, secondo comma, d.lgs. n. 267/2000, che individua un’ampia fattispecie soggettiva dell’agente contabile dell’ente locale, comprendente il tesoriere e chiunque abbia, a qualsiasi titolo, maneggio di danaro pubblico. Tale nozione, osserva il Collegio, non si esaurisce nella materiale detenzione delle somme, ma ricomprende la disponibilità del denaro, la quale prescinde dalle concrete modalità di riscossione.
Il principio viene confermato dalla giurisprudenza della Sezione, che ha già avuto modo di affermare come il conto giudiziale degli agenti della riscossione debba contenere tutte le entrate comunque riscosse, con riguardo ai pagamenti tramite sistema PagoPA, bonifico bancario e altre forme dematerializzate. L’espressione “maneggio di danaro pubblico” va, pertanto, intesa nel senso più ampio, tale da comprendere tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite subagenti o con modalità diverse dal contante.
Ad avviso della Corte, l’agente contabile è tenuto alla resa del conto per l’intera gestione, anche dematerializzata, perché non solo ha la disponibilità delle somme versate dal contribuente ma ne dispone in piena autonomia, essendo titolare di ciascuna operazione contabile che cura dall’inizio alla fine. In caso contrario, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico sfuggirebbero al necessario giudizio di conto, con evidente vulnus al sistema di controllo della finanza pubblica.
Ne discende che il conto giudiziale in esame, limitato alle sole riscossioni in contanti, è improcedibile. La decisione precisa, infine, che i conti dichiarati improcedibili devono essere nuovamente compilati dall’agente contabile, presentati all’amministrazione per il controllo e la parifica e, quindi, depositati presso la Sezione giurisdizionale. In caso di mancata nuova compilazione, l’agente contabile sarà esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della procura regionale, ai sensi dell’art. 141 c.g.c.
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Nota della Redazione
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