Cessazione materia del contendere non desumibile da titolo non eseguito (Cass. civ. Sez. II n. 6667 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone la sopravvenuta composizione della lite e il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti; essa non può essere desunta dalla mera produzione, da parte dell’attore, del titolo di condanna ottenuto in un separato giudizio nei confronti di altro debitore. La condanna giudiziale al pagamento di una somma non prova l’effettiva esecuzione del pagamento. Finché l’obbligazione solidale non sia estinta, ciascun coobbligato, ai sensi dell’art. 1292 cod. civ., può essere costretto all’adempimento per la totalità, salvo il regresso interno, e l’interesse del creditore a ottenere un titolo esecutivo verso il condebitore permane.
Il Fatto
Un avvocato aveva promosso un procedimento sommario per ottenere il pagamento dei compensi professionali maturati nel patrocinio di una cliente in un giudizio risarcitorio, poi definito con transazione. Il mandato era stato revocato prima della conclusione. La compagnia assicurativa convenuta, chiamata quale coobbligata in via solidale ai sensi dell’art. 13, comma 8, della legge professionale forense, eccepiva che la transazione era stata raggiunta con altro difensore e che la cliente si era impegnata a manlevarla rispetto alle pretese del professionista.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa nel febbraio 2021, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese. Il giudice riteneva che il diritto al compenso fosse stato già soddisfatto, essendo intervenuta la condanna della ex cliente al pagamento nel separato procedimento. Avverso tale provvedimento il professionista ha proposto ricorso straordinario per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è ritenuto fondato. La Corte ricorda che la cessazione della materia del contendere, pur potendo essere dichiarata anche in assenza di specifica domanda delle parti, esige la prova che sia cessata ogni ragione di contrasto e che le parti non abbiano più interesse alla decisione di merito. Il giudice può dispensarsi dal pronunciarsi sulle richieste, ma non sul regolamento delle spese, da compiere secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie nessuna di tali situazioni si era verificata. L’ordinanza impugnata aveva dedotto il venir meno dell’interesse dalla sola produzione, da parte del professionista, dell’ordinanza che aveva condannato la ex cliente — rimasta contumace — al pagamento di quanto liquidato per l’attività difensiva. Da quel provvedimento, osserva la Corte, non risultava alcun effettivo pagamento: una condanna giudiziale non prova di per sé l’esecuzione dell’obbligazione.
Il giudice di merito non ha tenuto conto delle conclusioni rassegnate dalle parti. Il professionista aveva insistito per la condanna della compagnia, quale responsabile solidale, e la stessa convenuta aveva ribadito la richiesta di manleva nei confronti della ex cliente, dimostrando di ritenersi ancora esposta al rischio di pagamento. Entrambe, dunque, avevano implicitamente continuato a considerare il compenso non ancora soddisfatto.
La motivazione è quindi meramente apparente. Il Tribunale non ha spiegato come abbia potuto ritenere provato il pagamento, che solo avrebbe potuto estinguere l’obbligazione solidale gravante sulla compagnia e far venir meno l’interesse del professionista a ottenere un titolo esecutivo nei suoi confronti. Trova applicazione l’art. 1292 cod. civ., secondo cui nelle obbligazioni solidali ciascun coobbligato può essere costretto all’adempimento per la totalità, salvo il regresso interno. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, sull’erronea compensazione delle spese, proposto in via subordinata. L’ordinanza è cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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