Regressione tariffaria: giurisdizione del giudice ordinario sul corrispettivo (TAR Campania n. 3644 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le deliberazioni con cui l’azienda sanitaria applica la regressione tariffaria unica ai corrispettivi dovuti a un centro accreditato non costituiscono esercizio di poteri autoritativi, ma atti paritetici resi iure privatorum nell’ambito dell’accordo contrattuale. Le censure che investono esclusivamente il come e il quando la regressione è stata disposta, e non i provvedimenti a monte che ne hanno fissato criteri e presupposti, attengono ai profili patrimoniali del rapporto. La posizione dedotta è quindi di diritto soggettivo e la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente inammissibilità del ricorso amministrativo. Restano salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.

Il Fatto

Un centro di patologia clinica accreditato con il Servizio Sanitario Regionale impugnava davanti al TAR Campania due deliberazioni del Direttore Generale della Asl Napoli 3 Sud, riferite alla regressione tariffaria unica degli anni 2018 e 2019 nella macro-area dell’assistenza specialistica ambulatoriale. Dagli atti impugnati risultavano crediti accertati nei confronti della struttura per circa euro 11.359,68 sull’esercizio 2018 ed euro 8.158,57 sull’esercizio 2019, a fronte di un fatturato di oltre euro 60.000 per ciascun anno.

La società ricorrente deduceva la violazione dei principi di tempestività, legittimo affidamento e buona fede, per essere la regressione intervenuta nel 2022, a notevole distanza dalla chiusura degli esercizi di riferimento, e lamentava il difetto di motivazione sulla dilatazione temporale. L’Azienda sanitaria eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione; alla prima difesa la ricorrente aderiva all’eccezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando le Sezioni Unite della Cassazione n. 7908/2023 e n. 7902/2023 e prendendo atto dell’adesione della difesa ricorrente. Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione sostanziale della domanda, non dalla forma dell’atto impugnato.

La Suprema Corte, in sede di regolamento di giurisdizione, ha chiarito che le doglianze relative alle modalità e ai tempi della regressione tariffaria non investono i provvedimenti a monte che ne hanno stabilito criteri e modalità di calcolo. Ad essere contestati sono soltanto il come e il quando la regressione è stata effettuata, in un contesto in cui l’azienda sanitaria non agisce nell’esercizio dei propri poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum, incidono sull’entità del corrispettivo spettante al centro.

Il TAR applica tale indirizzo al caso concreto osservando che il petitum sostanziale ha ad oggetto la sola effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del soggetto accreditato. L’Asl è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa, poiché il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; inoltre, il pagamento delle prestazioni rese dai privati accreditati avviene nell’ambito di appositi accordi contrattuali.

Ne deriva che, ancorché siano impugnate le determinazioni di regressione tariffaria, la domanda ha in realtà ad oggetto la quantificazione del corrispettivo: la posizione dedotta è di diritto soggettivo e va ascritta alla giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Il Collegio richiama l’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. e fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme restando preclusioni e decadenze. Le spese sono compensate, essendo il ricorso notificato e depositato in epoca anteriore alle citate ordinanze delle Sezioni Unite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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