Conversione permesso di soggiorno sportivo solo per attività professionistica (TAR Sardegna n. 817 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per attività sportiva, disciplinato dall’art. 27, comma 1, lett. p), d.lgs. n. 286/1998, è convertibile in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 6, comma 1-bis, lett. e), d.lgs. n. 286/1998 solo se l’attività sportiva svolta ha natura professionistica presso società sportive italiane. La disposizione è di carattere derogatorio e speciale e non consente applicazioni estensive o analogiche all’attività sportiva dilettantistica, ancorché accompagnata da rimborsi spese. Il titolare di permesso per attività sportiva non professionistica, per ottenere un titolo di soggiorno per motivi di lavoro, deve presentare una nuova istanza secondo le modalità ordinarie di cui agli artt. 21 e ss. d.lgs. n. 286/1998.
Il Fatto
Un cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno per attività sportiva dilettantistica, presentava istanza per la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il Questore respingeva l’istanza, ritenendo la conversione consentita solo a coloro che avessero svolto attività sportiva professionistica.
Il provvedimento veniva impugnato deducendo, tra l’altro, l’inidoneità della motivazione e l’equiparabilità dell’attività dilettantistica, caratterizzata da remunerazione e continuità, a quella professionistica. L’amministrazione resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato. Il combinato disposto dell’art. 27, comma 1, lett. p) e dell’art. 6, comma 1-bis, lett. e), d.lgs. n. 286/1998 configura una disciplina derogatoria e speciale, che non ammette applicazioni estensive. Presupposto per la conversione è lo svolgimento di attività sportiva professionistica presso società sportive, ai sensi della legge n. 91/1981, non equiparabile in via analogica all’attività dilettantistica.
La Corte ha chiarito che il permesso di soggiorno per attività sportiva considerato ai fini della conversione è un titolo temporaneo, rilasciato al di fuori delle quote di ingresso, che riguarda esclusivamente gli sportivi professionisti. Gli sportivi dilettanti restano assoggettati al regime generale sul soggiorno per motivi di lavoro o di studio.
Il quadro normativo è stato coordinato con l’art. 40, comma 23, d.P.R. n. 394/1999, che esclude la convertibilità dei permessi rilasciati ai sensi dell’art. 27, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 in permessi per lavoro subordinato, salva l’ipotesi di cui all’art. 14, comma 5.
La scelta legislativa di non consentire la conversione dei titoli per attività sportiva non professionistica risponde all’esigenza di evitare che l’ingresso semplificato per lo sport dilettantistico si trasformi in uno strumento per aggirare il meccanismo di contingentamento dei flussi. Tale scelta non è discriminatoria, disciplinando posizioni giuridiche differenti. Nessuna rilevanza è stata riconosciuta alle sopravvenienze lavorative del ricorrente, che potranno essere valutate in eventuali altre istanze.
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Nota della Redazione
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