Regressione tariffaria e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Campania n. 3010 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie in materia di regressione tariffaria tra ASL e strutture private accreditate rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quando abbiano ad oggetto soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi, senza coinvolgere la verifica dell’azione autoritativa della P.A. La distinzione rispetto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista dall’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., si fonda sul criterio del contenuto meramente patrimoniale della lite: ove la contestazione investa il come e il quando della regressione, e non i provvedimenti a monte che ne hanno fissato i criteri, l’ASL non esercita poteri autoritativi ma compie atti paritetici, regolati dall’accordo contrattuale. Il giudice amministrativo prende contezza del provvedimento determinativo dei tetti di spesa come mero fatto, e non come atto giuridico da sindacare.
Il Fatto
Una società titolare di un centro di radiologia accreditato con il SSN ha impugnato davanti al TAR Campania la deliberazione con cui l’ASL Napoli 3 Sud ha definito la regressione tariffaria unica per l’anno 2021 nell’area dell’assistenza specialistica ambulatoriale. Con motivi aggiunti la società ha esteso l’impugnazione alle successive deliberazioni di rettifica e integrazione, adottate nel gennaio 2023.
La struttura ricorrente contesta le modalità e i tempi di applicazione della regressione, deducendo il difetto di motivazione, la non debenza delle somme e la violazione del principio di affidamento. L’ASL si è costituita eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Nel corso del giudizio la ricorrente ha aderito a tale eccezione, richiamando il sopravvenuto orientamento delle Sezioni Unite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, condivisa dalla stessa parte ricorrente. Il percorso argomentativo muove dal criterio di riparto fissato dall’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.: i rapporti tra ASL e strutture private accreditate conservano natura di concessione di pubblico servizio, con giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo che la lite concerna indennità, canoni o altri corrispettivi.
La Corte richiama il consolidato indirizzo di legittimità secondo cui rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinenti al rapporto interno tra P.A. e concessionario, senza che assuma rilievo un potere di intervento riservato all’amministrazione per la tutela di interessi generali. Il conflitto, in tali casi, si configura secondo il binomio obbligo-pretesa e non secondo quello potere-interesse.
Su questa base il Collegio distingue le controversie relative alla determinazione del tetto di spesa, alla rettifica della capacità operativa o alla suddivisione della spesa tra attività assistenziali — devolute al giudice amministrativo perché inerenti al potere di programmazione sanitaria — da quelle in cui si contestano soltanto le modalità e i tempi della regressione tariffaria. In questo secondo caso il privato non investe i provvedimenti a monte che hanno deciso la regressione e stabilito i criteri di calcolo, ma solo il come e il quando essa è stata effettuata.
Il Collegio osserva che l’ASL, in questa fase, non agisce nell’esercizio di poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum, incidono sull’entità del corrispettivo spettante alla struttura, riducendolo sulla base di meccanismi previsti nello stesso accordo contrattuale. Gli atti di recupero delle somme pretese sono pertanto qualificabili come meri atti privatistici, espressione di attività di recupero e non di potere amministrativo.
Il giudice amministrativo dichiara quindi il proprio difetto di giurisdizione, sussistendo quella del giudice ordinario, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda in caso di riproposizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese processuali sono compensate, in ragione del deposito del ricorso in epoca antecedente all’ordinanza delle Sezioni Unite del 21.11.2023.
Nota della Redazione
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