Regressione tariffaria sanitaria: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Campania n. 3009 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie tra aziende sanitarie locali e strutture private accreditate, aventi ad oggetto l’applicazione della cosiddetta regressione tariffaria, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario quando investano soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio pubblico, senza coinvolgere la verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione. Il criterio discretivo va individuato nel contenuto della domanda: ove il privato contesti il come e il quando della regressione, e non i provvedimenti a monte che l’hanno disposta e ne hanno fissato i criteri, la controversia ha natura meramente patrimoniale e ricade nel binomio obbligo-pretesa. Rientrano invece nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., le controversie che coinvolgono l’esercizio del potere di programmazione sanitaria, la determinazione del tetto di spesa o la sua ripartizione tra le attività assistenziali.

Il Fatto

Una società titolare di un centro di diagnostica radiologica accreditato con il Servizio sanitario nazionale ha impugnato davanti al TAR Campania le deliberazioni con cui l’azienda sanitaria locale aveva definito la regressione tariffaria unica per l’anno 2020, riducendo il fatturato liquidabile in suo favore. La ricorrente contestava il quantum riconosciuto, la non debenza della regressione, la violazione del principio di affidamento e l’irragionevole ritardo con cui l’operazione era stata disposta, deducendo anche un errore di contabilizzazione del fatturato prodotto.

La struttura intimata eccepiva, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Nel corso del giudizio la stessa ricorrente ha aderito all’eccezione, richiamando le ordinanze delle Sezioni Unite nn. 32259 e 32265 del 21 novembre 2023 e chiedendo la compensazione delle spese in ragione della novità dell’orientamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione. Muovendo dal riparto fissato dall’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui i rapporti tra aziende sanitarie e strutture private accreditate conservano la natura di concessione di pubblico servizio, con la conseguenza che le relative controversie spettano al giudice amministrativo, salvo quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, attribuite al giudice ordinario.

Il criterio distintivo è stato individuato nella contrapposizione tra il binomio potere-interesse e il binomio obbligo-pretesa: le controversie di contenuto meramente patrimoniale, attinenti al rapporto interno tra amministrazione e concessionario, restano estranee alla giurisdizione amministrativa solo quando non coinvolgano la verifica dell’azione autoritativa dell’ente. Sono state richiamate le Sezioni Unite n. 603 del 2005, n. 411 del 2007, n. 10149 del 2012 e n. 16391 del 2011, che avevano invece attratto nella giurisdizione esclusiva le controversie sulla determinazione del tetto di spesa.

Su queste basi il Collegio ha aderito all’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite n. 32265 del 21.11.2023, secondo cui, in materia di regressione tariffaria, la giurisdizione spetta al giudice ordinario allorché la contestazione investa soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi. Nel caso esaminato, le censure della ricorrente riguardavano le modalità e i tempi dell’operazione, senza toccare i provvedimenti che l’avevano disposta e ne avevano stabilito i criteri. L’amministrazione non ha agito nell’esercizio di poteri autoritativi, ma ha compiuto atti paritetici incidenti sull’entità del corrispettivo in base a meccanismi contrattuali e a mere operazioni di calcolo.

Il Tribunale ha quindi qualificato gli atti di recupero come espressione di un’attività privatistica e ha dichiarato il difetto di giurisdizione, facendo salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese processuali sono state compensate, avendo la ricorrente depositato il ricorso prima delle citate ordinanze delle Sezioni Unite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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