Omessa notifica ai controinteressati in graduatoria e inammissibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 3991 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’azione di annullamento, l’atto introduttivo del giudizio deve essere notificato, a pena di decadenza, ad almeno uno dei controinteressati individuati nell’atto impugnato o facilmente individuabili alla luce delle indicazioni ivi contenute. Nei giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento di cancellazione da una graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, i soggetti collocati in posizione successiva rispetto al ricorrente sono titolari di un interesse giuridicamente rilevante alla conservazione dell’atto gravato e integrano pertanto la figura dei controinteressati in senso sostanziale. La qualità di controinteressati in senso formale sussiste altresì quando i predetti soggetti siano facilmente individuabili dal ricorrente, anche tramite l’esercizio del diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/1990. L’omessa notifica del ricorso a tali soggetti determina l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm..

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui ALER – Azienda Lombarda Edilizia Residenziale lo aveva cancellato dalla graduatoria per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici, formata a seguito dell’Avviso Pubblico 11681 – Piano 2025, per la carenza dei presupposti richiesti dall’art. 6, comma 1, lett. d), R.R. 4/2017. Avverso il provvedimento di cancellazione il ricorrente aveva presentato ricorso in opposizione, rigettato da ALER con decreto successivo, e pertanto proponeva ricorso al TAR, articolando quattro motivi di doglianza.

Si costituiva in giudizio la sola ALER, eccependo l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati e deducendone, nel merito, l’infondatezza. Il Comune di Milano, regolarmente evocato, non si costituiva. All’udienza camerale, il Collegio dava avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto di poter prescindere dal vaglio dell’istanza di rimessione in termini presentata da ALER per la tardiva costituzione, alla luce della rilevata inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati.

Il Collegio ha richiamato il principio, già affermato in fattispecie analoghe (sentenza n. 204 del 23.01.2023), secondo cui i soggetti che seguono in graduatoria il ricorrente, in quanto pregiudicati dall’eventuale accoglimento del ricorso e dal conseguente reinserimento in graduatoria, risultano titolari di un interesse giuridicamente rilevante alla conservazione del provvedimento gravato e costituiscono controinteressati in senso sostanziale.

Richiamato il disposto dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., che impone la notifica del ricorso, a pena di decadenza, ad almeno uno dei controinteressati individuati nell’atto impugnato o facilmente individuabili alla luce delle indicazioni ivi contenute, il Tribunale ha osservato che, nel caso di specie, i soggetti collocati successivamente in graduatoria erano facilmente individuabili, avendo il ricorrente la possibilità di richiederne i dati identificativi ad ALER attraverso un’istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990.

L’atto introduttivo del giudizio era stato invece notificato unicamente ad ALER e al Comune di Milano, senza dar corso all’adempimento processuale richiesto. In ragione di ciò, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ex art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite tra le parti costituite in considerazione della definizione in rito e della tardiva costituzione di ALER. Alla declaratoria di inammissibilità è inoltre conseguita la revoca dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 130-bis, comma 1, e 136 del D.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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