Regressione tariffaria e giurisdizione del giudice ordinario sui corrispettivi (TAR Campania n. 3890 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto la regressione tariffaria applicata ai corrispettivi di una struttura sanitaria accreditata appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Le censure che investono le modalità e i tempi della regressione non aggrediscono i provvedimenti a monte che l’hanno disposta e i criteri di calcolo, ma contestano il come e il quando essa è stata effettuata. In tale contesto l’Amministrazione non esercita poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum, incidono sull’entità del corrispettivo sulla base di meccanismi previsti nel contratto. Il petitum sostanziale attiene alla quantificazione del corrispettivo e la posizione dedotta è di diritto soggettivo, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto davanti al giudice amministrativo per difetto di giurisdizione.
Il Fatto
Una struttura sanitaria accreditata, operante nella branca di patologia clinica in regime di accreditamento istituzionale, impugna davanti al TAR Campania la nota con cui l’ASL competente ha chiuso il procedimento di recupero del saldo amministrativo contabile per l’anno 2010, quantificando in € 91.788,79 l’importo riconosciuto come eccedente il dovuto.
La ricorrente deduce l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione, la violazione dell’affidamento, il mancato accertamento dello sforamento riferito all’intera macroarea e la tardività della richiesta di rimborso, intervenuta a circa tredici anni dall’erogazione. L’Amministrazione eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione e chiede il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, che ritiene fondata. Il rapporto tra struttura accreditata e Servizio Sanitario Nazionale si fonda su accordi contrattuali stipulati ai sensi dell’art. 8 quinquies, comma II, del D. Lgs. 502/1992, con corrispettivo determinato secondo il sistema tariffario normativamente stabilito.
Il Tribunale aderisce a un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamando anche Sezioni Unite n. 7908/2023 e Sezioni Unite n. 7902/2023. Secondo la Suprema Corte, le doglianze vertenti sulle modalità e sui tempi della regressione tariffaria non investono i provvedimenti a monte che l’hanno decisa e i criteri per calcolarla: oggetto di contestazione sono soltanto il come e il quando la regressione è stata effettuata.
In tale ambito l’ASL non agisce più nell’esercizio dei propri poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum, riducono il corrispettivo spettante in applicazione di meccanismi previsti nello stesso accordo contrattuale, mediante mere operazioni di calcolo. Il richiamo alla violazione del principio dell’affidamento, tipica regola dei rapporti contrattuali, conferma la reale portata del contenzioso, che non involge i poteri autoritativi ma i profili patrimoniali del rapporto.
Anche nel caso concreto il petitum sostanziale ha ad oggetto la sola effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore della struttura. L’ASL è priva di potere discrezionale laddove il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento, e il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati avviene nell’ambito di appositi accordi contrattuali. Ne consegue che, pur essendo impugnate le determinazioni di regressione tariffaria, la posizione dedotta è di diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il ricorso è dunque inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. La natura in rito della decisione giustifica la compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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