Cessata la materia del contendere per l’ottemperanza se l’Amministrazione ha rieditato il potere (TAR Lazio n. 14036 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, i provvedimenti adottati dall’Amministrazione in corso di giudizio determinano la cessata materia del contendere soltanto se, autonomamente assunti, realizzano pienamente l’interesse sostanziale sotteso alla proposizione del ricorso. La pretesa del ricorrente deve trovare effettiva e piena soddisfazione, ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., rendendo inutile la prosecuzione del processo. In tale evenienza, la regolamentazione delle spese di lite può derogare al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione, avuto riguardo al complessivo andamento della vicenda.
Il Fatto
Il ricorrente, avendo ottenuto l’annullamento di un provvedimento della Commissione medica locale che aveva limitato la durata di validità della patente di guida senza motivazione, ha adito il TAR Lazio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza. La pronuncia di annullamento aveva accertato la carenza di motivazione e aveva imposto all’Amministrazione di rideterminarsi sulla durata di efficacia della patente, essendo precluso al giudice sostituirsi nell’esercizio del potere amministrativo.
Il ricorrente lamentava che, nonostante la sentenza favorevole, non fosse stata effettuata alcuna riedizione del potere. La ASL, costituendosi, ha rappresentato di aver provveduto a convocare nuovamente l’interessato a visita medica, all’esito della quale è stato emesso un nuovo verbale che ha riconosciuto l’idoneità alla guida per la durata di un anno, con codice “68” (zero alcool). Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha evidenziato l’assenza di adempimenti di propria competenza nella fase procedimentale riattivata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale (citato Cons. Stato, Sez. VII, 13 novembre 2023, n. 9737) secondo cui, nell’ambito del processo amministrativo, i provvedimenti assunti in corso di giudizio sono idonei a determinare la cessata materia del contendere solo se, autonomamente adottati, realizzano in via amministrativa il bene della vita atteso dal ricorrente.
Nel caso di specie, il Tribunale ha reputato sussistenti i presupposti per dichiarare la cessazione, considerando che la pretesa del ricorrente ha trovato piena soddisfazione, come richiesto dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Rilevano l’avvenuta riedizione del potere da parte dell’Amministrazione, il contenuto del nuovo provvedimento adottato e le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente, che ha convenuto sulla cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione tra tutte le parti, in deroga al criterio della soccombenza virtuale. La compensazione è giustificata dal complessivo andamento e dalle peculiarità della vicenda, nonché dall’esito del procedimento, che non è risultato difforme rispetto al provvedimento originario annullato per mero difetto di motivazione. Il giudizio di ottemperanza si è pertanto concluso con declaratoria di cessata materia del contendere.
Nota della Redazione
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