Autocertificazione errata in gara: il falso inutile non comporta l’esclusione (TAR Liguria n. 647 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di valutazione delle offerte, l’erronea indicazione di un dato tecnico in un questionario di gara non integra la causa di esclusione di cui all’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 quando l’inesattezza sia riconducibile a un mero errore materiale, il valore corretto sia desumibile aliunde dagli stessi allegati dell’offerta e la discrepanza non sia comunque tale da alterare l’esito della procedura o da compromettere il rapporto fiduciario con la stazione appaltante. La valutazione dei criteri di natura discrezionale di tipo qualitativo è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di un manifesto travisamento dei fatti o di un uso palesemente distorto del potere valutativo, restando irrilevante la contestazione di uno solo dei molteplici parametri previsti dalla lex specialis.
Il Fatto
Una società, seconda classificata in una gara per la fornitura di sistemi per biopsia mammaria, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto contestando i punteggi assegnati alla controinteressata con riguardo a due criteri di valutazione di natura qualitativa: la leggerezza ed ergonomia del manipolo e le caratteristiche tecniche del sistema di vuoto. La ricorrente ha dedotto che i dati dichiarati dall’aggiudicataria nei questionari tecnici sarebbero stati inattendibili e contraddittori rispetto alle reali caratteristiche dei prodotti, e ha chiesto l’accertamento di una falsa dichiarazione rilevante ai fini dell’esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che i criteri contestati, pur richiamando parametri oggettivi come il peso in grammi o il vuoto in mmHg, erano classificati dalla legge di gara come criteri di tipo discrezionale, di natura qualitativa con caratteristiche intangibili, e non come criteri quantitativi da valutare con formula matematica. La valutazione commissionale, pertanto, non era vincolata a una proporzione diretta o inversa rispetto ai singoli valori dichiarati.
Il Collegio ha quindi osservato come le censure fossero inammissibili nella misura in cui contestavano uno solo dei molteplici parametri valutativi previsti da ciascun criterio, trascurando gli aspetti ulteriori come l’ergonomia e la tecnologia utilizzata. Le valutazioni discrezionali della commissione, infatti, possono essere sindacate solo per travisamento di fatto o uso distorto del potere valutativo, eventualmente con il supporto di verificazione, e nel caso di specie la prova pratica aveva confermato la preferenza dei commissari per il dispositivo dell’aggiudicataria.
Quanto ai dati dichiarati, il Tribunale ha riconosciuto la divergenza tra i valori indicati dall’aggiudicataria relativamente al peso del manipolo, ma l’ha qualificata come errore riconoscibile ed emendabile, essendo il dato corretto desumibile dagli stessi allegati dell’offerta. Con riguardo al valore del vuoto, la Corte ha escluso l’erroneità della dichiarazione, poiché il dato indicato rappresentava una percentuale del valore massimo. Ha quindi escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della causa di esclusione di cui all’art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023.
Il Tribunale ha infine qualificato l’inesattezza come un classico falso inutile, non idoneo ad alterare la valutazione dell’offerta né a incidere sull’esito della gara, richiedendo la compromissione del rapporto fiduciario un particolare onere motivazionale non assolto. La correttezza delle valutazioni della commissione e la compensazione delle spese per l’incongruenza rilevata hanno condotto al rigetto del ricorso.
Nota della Redazione
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