Ottemperanza per carta docente: il TAR nomina il commissario ad acta e segnala alla Corte dei conti (TAR Abruzzo n. 26 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza a sentenza di condanna dell’Amministrazione, il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 non impedisce la proposizione del ricorso, poiché il giudizio di ottemperanza non richiede la previa apposizione della formula esecutiva ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a. L’Amministrazione non può giustificare la propria inottemperanza invocando la competenza di un organo centrale dello stesso Ministero. Accolto il ricorso, il giudice assegna un termine per l’esecuzione e nomina sin d’ora un commissario ad acta che provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inerte. La condanna alle penali di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere esclusa in ragione del contenuto importo dovuto.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Vasto una sentenza che riconosceva il suo diritto al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015, con riferimento ad alcuni anni scolastici. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva però dato esecuzione al giudicato, omettendo di accreditare le somme spettanti sulla carta elettronica della ricorrente. La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato la presenza del titolo e la mancata ottemperanza al giudicato, nonché l’avvenuto superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. Il Collegio ha confermato il proprio orientamento secondo cui tale norma, pur calibrata sul processo civile, è applicabile al procedimento di ottemperanza con i necessari adattamenti. In particolare, il termine di cui al citato art. 14 non può essere opposto al creditore, poiché ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva, come stabilito espressamente dall’art. 115, comma 3, c.p.a.
Il Tribunale ha inoltre precisato che l’organo intimato non può giustificare la propria inottemperanza facendo valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, richiamando il principio di cui all’art. 6, comma 1, lettera e), della legge n. 241/1990, secondo cui il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente. Il ricorso è stato pertanto accolto, disponendo che il Ministero accreditasse le somme sulla carta elettronica della ricorrente entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Per il caso di perdurante inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, nella persona del Prefetto pro tempore di Chieti, con possibilità di delega a un suo funzionario, che avrebbe provveduto in sostituzione dell’Amministrazione entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Collegio ha invece escluso la condanna alle penalità di mora, tenuto conto del contenuto importo da corrispondere e della produzione di interessi secondo la sentenza ottemperata. Infine, considerati i profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda, ha disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.