Regressione tariffaria e giurisdizione del giudice ordinario sul corrispettivo (TAR Campania n. 3893 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla regressione tariffaria dei corrispettivi dovuti alle strutture sanitarie private accreditate appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Ove le censure investano le modalità e i tempi con cui la regressione è stata disposta, senza contestare i provvedimenti a monte che l’hanno decisa e ne hanno fissato i criteri di calcolo, l’ASL non agisce nell’esercizio di poteri autoritativi ma compie atti paritetici che, iure privatorum, incidono sull’entità del corrispettivo spettante. Il petitum sostanziale ha allora ad oggetto la sola quantificazione del corrispettivo e la posizione dedotta in giudizio è di diritto soggettivo. Ne deriva l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione, del ricorso proposto davanti al giudice amministrativo, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda riproposta innanzi al giudice ordinario.

Il Fatto

La struttura ricorrente svolge attività sanitaria in regime di accreditamento istituzionale, erogando prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Con ricorso proposto davanti al TAR Campania ha impugnato il provvedimento con cui l’ASL resistente, a chiusura del procedimento di recupero del saldo contabile relativo all’anno 2010, ha quantificato in € 71.907,23 l’importo eccedente il dovuto che la struttura avrebbe percepito e che era tenuta a restituire.

Il ricorrente ha dedotto il difetto di comunicazione dell’avvio del procedimento, senza indicazione delle ragioni di urgenza, la carenza motivazionale, la violazione del legittimo affidamento, il mancato assolvimento dell’onere probatorio in ordine allo sforamento rispetto alla macroarea di riferimento e la tardività della richiesta di rimborso, formulata a circa tredici anni dall’erogazione delle prestazioni. Ha richiamato, quanto alla debenza delle prestazioni, la Cassazione a Sezioni Unite n. 10798/2015. L’Amministrazione si è costituita eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione. Rileva che la parte ricorrente non ha depositato memorie e non svolge difese dall’anno 2023. L’eccezione è ritenuta fondata, in adesione a un orientamento consolidato, anche dello stesso TAR, richiamato nelle sue articolazioni di sezione.

Il percorso argomentativo muove dalle ordinanze delle Sezioni Unite della Cassazione n. 7908/2023 e n. 7902/2023. In sede di regolamento di giurisdizione la Suprema Corte ha qualificato le violazioni contestate come doglianze vertenti sulle modalità e sui tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria, prive di incidenza sui provvedimenti a monte che quella regressione hanno deciso e i cui criteri di calcolo hanno stabilito. Ad essere contestati sono il come e il quando la regressione è stata effettuata, in un contesto in cui l’ASL non opera più nell’esercizio di poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum, riducono il corrispettivo sulla base di meccanismi previsti nello stesso accordo contrattuale, mediante mere operazioni di calcolo.

Il Collegio valorizza un ulteriore indice rivelatore: il fatto che le censure si appuntino sulla violazione del principio dell’affidamento, regola tipica dei rapporti contrattuali, è significativo della reale portata del contenzioso, che non involge i poteri autoritativi dell’ASL ma tende solo a mettere in discussione i profili patrimoniali del rapporto.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il TAR osserva che il petitum sostanziale attiene soltanto all’effettiva debenza dei corrispettivi maturati nei confronti del soggetto accreditato, senza coinvolgere la verifica dell’azione autoritativa. Da un lato l’ASL è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa quando il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall’altro, nel sistema sanitario vigente il pagamento delle prestazioni rese dai privati accreditati avviene nell’ambito di appositi accordi contrattuali. Ne consegue che, ancorché siano impugnate le determinazioni di regressione tariffaria, la domanda ha in realtà ad oggetto la quantificazione del corrispettivo e la posizione dedotta è di diritto soggettivo.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la controversia al giudice ordinario. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., restano ferme le preclusioni e le decadenze intervenute e sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. La natura in rito della decisione giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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