Regressione tariffaria e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Campania n. 3892 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la regressione tariffaria dei corrispettivi dovuti dall’ASL alla struttura sanitaria accreditata appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il petitum sostanziale non investe l’esercizio di poteri autoritativi, ma la sola quantificazione del corrispettivo, con posizione di diritto soggettivo del creditore. L’ASL, in presenza di un tetto di stanziamento, non dispone di potere discrezionale a scelta autoritativa e opera iure privatorum, mediante mere operazioni di calcolo previste dal contratto. Anche la dedotta violazione dell’affidamento conferma la natura contrattuale del rapporto. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Fatto

La struttura sanitaria ricorrente, laboratorio di analisi cliniche operante in regime di accreditamento istituzionale per la branca di patologia clinica, ha impugnato la nota con cui l’ASL resistente ha chiuso il procedimento di recupero del saldo amministrativo contabile per l’anno 2010, accertando un importo versato in eccesso di € 85.940,82.

La ricorrente ha dedotto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la carenza motivazionale, la violazione del legittimo affidamento, il mancato accertamento dello sforamento sull’intera macroarea, la tardività della richiesta di rimborso e l’omesso rilievo di una pronuncia del giudice ordinario che le riconoscerebbe ulteriori somme per il medesimo anno. L’ASL si è costituita eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione, aderendo a un orientamento consolidato, richiamato anche da precedenti dello stesso TAR e dalle Sezioni Unite n. 7908/2023 e n. 7902/2023.

Secondo la Suprema Corte, le censure relative alle modalità e ai tempi della regressione tariffaria non investono i provvedimenti a monte che hanno stabilito la riduzione e i criteri di calcolo. Oggetto di contestazione sono soltanto il “come” e il “quando” tale regressione è stata operata, in un contesto in cui l’ASL non agisce nell’esercizio di poteri autoritativi.

L’Amministrazione compie invece atti paritetici che, iure privatorum, incidono sull’entità del corrispettivo spettante al centro, riducendolo sulla base di meccanismi previsti nel contratto e mediante mere operazioni di calcolo. La stessa deduzione della violazione dell’affidamento, regola tipica dei rapporti contrattuali, è indice della reale portata del contenzioso, che non involge i poteri autoritativi ma solo i profili patrimoniali del rapporto.

Nel caso concreto il petitum sostanziale ha ad oggetto unicamente l’effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore della struttura accreditata. L’ASL è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa, poiché il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento, e il pagamento delle prestazioni rese dai privati accreditati avviene nell’ambito di appositi accordi contrattuali.

Ne deriva che, pur essendo impugnate le determinazioni di regressione tariffaria, la domanda azionata ha ad oggetto la quantificazione del corrispettivo: la posizione dedotta è di diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., restano salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. La natura in rito della decisione giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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