L’ordine di demolizione non è eseguibile se il proprietario non ha la disponibilità del fondo (TAR Abruzzo n. 591 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario dell’area occupata da opere abusive, anche se non ne è l’autore, è destinatario delle sanzioni connesse all’inottemperanza all’ordine di demolizione nel caso in cui, avendone la possibilità, non vi provveda nel termine stabilito. L’esecuzione dell’ordinanza di demolizione non è tuttavia esigibile, e le sanzioni accessorie non sono irrogabili, allorché il proprietario, pur avendo agito con l’ordinaria diligenza e con i mezzi offerti dall’ordinamento, non abbia recuperato il potere di fatto sull’area. In tal caso, la circostanza che il fondo sia occupato da terzi autori dell’abuso e che penda un giudizio per il suo rilascio deve essere valutata dall’amministrazione ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990.
Il Fatto
Due comproprietari di un’area destinata a insediamenti produttivi, occupata da opere edilizie realizzate senza titolo dai proprietari dei fondi adiacenti, segnalavano al Comune l’abuso e chiedevano l’adozione delle misure ripristinatorie. Il Comune, dopo un’iniziale inerzia, emanava l’ordinanza di demolizione, intimandola anche ai comproprietari dell’area di sedime, che ne avevano perso la disponibilità materiale e che avevano instaurato un giudizio civile per il regolamento dei confini e il rilascio del fondo. I proprietari impugnavano l’ordinanza nella parte in cui comminava le sanzioni conseguenti all’inottemperanza e nella parte in cui suggeriva la richiesta di permesso in sanatoria, chiedendo il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria, osservando che il silenzio serbato sull’istanza di repressione dell’abuso equivale a mancato esercizio di un potere amministrativo vincolato, conoscibile dal giudice amministrativo ai sensi dell’art. 7, comma 4, cod. proc. amm., il quale attrae la domanda di condanna al risarcimento del danno da inerzia ex art. 30, comma 2, cod. proc. amm.. Ha invece dichiarato improcedibile la domanda risarcitoria a seguito della rinuncia dei ricorrenti, motivata dall’alienazione dell’area in corso di causa.
Quanto alla domanda di annullamento, il Collegio ha ritenuto che l’alienazione del fondo faccia venir meno la legittimazione a impugnare l’ordinanza nella parte in cui avverte della possibilità di presentare istanza di accertamento di conformità, non essendo più i ricorrenti titolari dell’interesse alla repressione dell’abuso. Permane invece l’interesse alla decisione sulla parte del provvedimento che intima la demolizione, perché all’inottemperanza segue ex lege l’irrogazione di sanzioni pecuniarie che prescindono dalla titolarità dell’area.
Nel merito, il TAR ha richiamato il principio per cui il proprietario dell’area occupata da opere abusive, anche se non ne è l’autore, è destinatario delle sanzioni per l’inottemperanza qualora, avendone la possibilità, non provveda alla demolizione nel termine. Ha tuttavia precisato che l’esecuzione dell’ordine non è esigibile, e le sanzioni non sono irrogabili, quando il proprietario, agendo con l’ordinaria diligenza, non abbia recuperato il potere di fatto sul fondo, occupato esclusivamente dagli autori dell’abuso.
Nel caso di specie, i ricorrenti avevano reso noto al Comune, con osservazioni procedimentali, di aver intrapreso un giudizio civile per il regolamento dei confini e il rilascio dell’area, della quale non avevano la disponibilità. L’amministrazione, che era peraltro parte del giudizio civile, non aveva valutato tali circostanze, pure potenzialmente ostative al coinvolgimento dei proprietari nel procedimento repressivo. L’omessa considerazione delle osservazioni presentate, imposta dall’art. 10, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, ha determinato l’annullamento dell’ordinanza nei limiti in cui intimava la demolizione ed esponeva i ricorrenti alle sanzioni per l’inottemperanza.
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Nota della Redazione
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