Accesso difensivo escluso senza nesso di strumentalità col giudizio contabile (TAR Veneto n. 1005 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, l’ostensione dei documenti richiesti presuppone un rigoroso e motivato vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione e la situazione sostanziale che l’istante intende tutelare. Tale nesso difetta quando l’amministrazione procedente non ha contestato il fatto che i documenti richiesti mirano a provare, sicché la loro esibizione non arricchirebbe il patrimonio informativo dell’istante. La domanda di accesso, inoltre, è inammissibile quando risulti massiva, generica ed eterogenea, per numero e tipologia degli atti richiesti e per l’ampiezza del periodo considerato, traducendosi in un’istanza esplorativa e manifestamente sproporzionata rispetto al funzionamento dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Guardia di finanza, aveva prestato servizio dal 2014 al 2020 presso reparti del Corpo. Destinatario di un invito a dedurre della Procura regionale presso la Corte dei conti per un presunto danno erariale da disservizio e all’immagine, ha chiesto in via amministrativa l’accesso a una vasta documentazione concernente la propria attività lavorativa nel medesimo periodo.
Il solo Comando Provinciale ha riscontrato l’istanza per la parte di propria competenza; gli altri reparti sono rimasti silenti. Il ricorrente ha allora impugnato il silenzio-diniego, deducendo la violazione degli artt. 22 e 24 legge n. 241/1990 e del diritto di difesa, oltre all’eccesso di potere per ingiustificata inerzia. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il TAR affronta congiuntamente i due motivi, legati dalla comune censura del diniego tacito, e li ritiene infondati. Il passaggio decisivo riguarda il rapporto tra gli atti richiesti e le contestazioni effettivamente mosse nel giudizio contabile.
La Corte osserva che la Procura contabile non ha contestato al ricorrente il mancato svolgimento di attività lavorativa per l’intero periodo 2014-2020, ma ha isolato le sole ottantatré giornate in cui sono stati accertati gli accessi abusivi alle banche dati. Ne deriva che gli atti richiesti — verbali, informative, documentazione operativa — non incidono in via immediata e diretta sulle contestazioni, con conseguente difetto del nesso di strumentalità necessaria richiesto dall’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990.
Il Tribunale richiama la pronuncia dell’Adunanza Plenaria, Cons. St., Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4, secondo cui l’ostensione passa attraverso un rigoroso, motivato vaglio sul nesso di strumentalità tra la documentazione e la situazione finale che l’istante intende curare. Nel caso di specie la Corte ravvisa una evidente e assoluta mancanza di collegamento tra i documenti e le esigenze difensive, restando superfluo ogni giudizio sull’influenza o decisività degli atti nel giudizio contabile.
Il Collegio ricorda inoltre che, anche nell’impugnativa del silenzio-diniego, l’amministrazione può dedurre in giudizio le ragioni ostative all’ostensione e il giudice, in giurisdizione esclusiva, verifica autonomamente la sussistenza dei presupposti dell’accesso, potendo negarlo anche per motivi diversi da quelli del provvedimento (richiamata Cons. Stato, sez. III, 16 gennaio 2026, n. 357).
Su un piano ulteriore, la domanda è giudicata massiva e generica: riguarda migliaia di atti su sette anni, con categorie eterogenee che coinvolgono anche posizioni di terzi. Il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui il diniego è legittimo quando l’istanza è generica nei documenti e nel labile interesse, assumendo carattere esplorativo e inammissibile ex art. 24, comma 3, legge n. 241/1990 (richiamata Cons. Stato, sez. III, 5 febbraio 2024, n. 1139). Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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