Regressione tariffaria e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Campania n. 2536 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla regressione tariffaria tra azienda sanitaria locale e struttura privata accreditata hanno contenuto meramente patrimoniale e involgono il rapporto interno tra amministrazione e concessionario del servizio pubblico. Esse non appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché non implicano l’esercizio di un potere autoritativo discrezionale, trovando il rapporto il proprio limite nel tetto di stanziamento. La contestazione delle modalità e dei tempi della regressione, così come la forma procedimentale dell’azione amministrativa, non mutano la natura della posizione azionata, che resta di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
La ricorrente svolge attività specialistica di laboratorio di analisi in regime di accreditamento con il servizio sanitario regionale. Con due note del novembre 2022, l’azienda sanitaria le comunicava di avere accertato un credito per prestazioni erogate nell’esercizio finanziario 2010, pari a euro 13.555,45, derivante dalla differenza tra i pagamenti effettuati e il valore determinato dal Tavolo Tecnico, oltre a fatture eccedenti le somme ammettibili a remunerazione.
La struttura impugnava gli atti davanti al TAR Campania, deducendo il difetto di motivazione sulla misura della regressione applicata e la lesione del legittimo affidamento, per l’intervenuto decorso di oltre dodici anni dall’esercizio di riferimento. L’azienda si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione e chiedendo il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via pregiudiziale l’eccezione di giurisdizione, richiamando i propri precedenti su analoga fattispecie e le più recenti pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione, alle cui motivazioni dichiara di integralmente rinviare ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che non risultano impugnati gli atti di programmazione regionale definitori dei tetti di spesa. La regressione tariffaria costituisce un meccanismo cui le strutture accreditate sono sottoposte su base convenzionale. Ne deriva che gli atti aziendali risultano strumentali alla definizione del rapporto di credito di cui l’azienda si ritiene titolare.
Le Sezioni Unite n. 32259 e n. 32265 del 21 novembre 2023 hanno stabilito che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie con contenuto meramente patrimoniale, attinenti al rapporto interno tra amministrazione concedente e concessionario del servizio pubblico, schematizzabili secondo il binomio obbligo-pretesa, senza che assuma rilievo un potere di intervento riservato alla pubblica amministrazione per la tutela di interessi generali.
Proprio in materia di regressione tariffaria, la controversia concerne soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario. Da un lato l’azienda è priva di potere discrezionale, poiché il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall’altro, nel sistema sanitario il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati avviene nell’ambito di appositi accordi contrattuali.
Il Tribunale esclude ogni rilievo alla circostanza che sia stata impugnata anche la deliberazione direttoriale sulla definizione della regressione: le censure non attengono alla determinazione del tetto di spesa né all’esercizio del potere di programmazione sanitaria, ma solo al come e al quando della regressione. Nemmeno rileva che gli atti siano stati adottati all’esito di un procedimento, poiché la forma dell’azione amministrativa non incide sulla consistenza di diritto soggettivo delle posizioni azionate. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.; le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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