Il comune privo di poteri inibitori non può sospendere i lavori autorizzati dal PAUR (TAR Calabria n. 1611 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.), rilasciato ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 all’esito di una conferenza di servizi, è di competenza esclusiva dell’autorità regionale, che vi include il provvedimento di V.I.A. e tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto. Il comune che abbia partecipato alla conferenza di servizi senza formulare osservazioni non è titolare di alcun potere inibitorio o prescrittivo successivo nei confronti delle opere autorizzate, né può invocare i poteri di vigilanza sull’attività edilizia di cui all’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, che concernono un diverso regime. Le note comunali che impongono la sospensione dei lavori o richiedono integrazioni documentali e valutazioni tecniche difformi dal P.A.U.R. sono illegittime per difetto di competenza, configurandosi quale esercizio di un potere di riesame che avrebbe dovuto seguire il principio del contrarius actus mediante la rinnovazione della conferenza di servizi.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare dell’autorizzazione alla realizzazione di un parco eolico nel Comune di Tarsia, impugnava le note con cui il comune aveva richiesto la sospensione temporanea dei lavori sulla torre T6, lamentando criticità sopravvenute relative alla tutela dell’avifauna e alla distanza da civili abitazioni, e aveva successivamente chiesto ulteriori approfondimenti e la produzione di documentazione. Il provvedimento autorizzatorio era stato rilasciato dalla Regione Calabria con D.D.G. all’esito di una conferenza di servizi alla quale il comune aveva partecipato senza sollevare contestazioni. La società aveva ottemperato alla richiesta sospendendo le attività sulla torre, ma aveva poi adito il TAR deducendo il difetto di potere del comune di modificare o sospendere gli effetti del P.A.U.R.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di lesività, rilevando che la connotazione lesiva di un provvedimento emerge quando esso, riferendosi alla fattispecie concreta, incide direttamente sulla sfera giuridica del destinatario. Le note impugnate avevano prodotto effetti conformativi sull’azione della ricorrente, imponendo soluzioni tecniche difformi da quelle autorizzate e forzando la sospensione dei lavori, con un vulnus diretto e immediato alle sue ragioni.
Il Collegio ha altresì escluso l’applicabilità dei poteri di vigilanza di cui all’art. 27, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 380/2001, invocati dal comune, trattandosi di norma che concerne il regime dell’attività edilizia e non già quello delle opere autorizzate con P.A.U.R., la cui competenza è attribuita dalla legge alla Regione ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006.
Nel merito, il TAR ha richiamato il principio del contrarius actus, affermando che l’eventuale esercizio del potere di riesame in autotutela su un provvedimento emanato all’esito di una conferenza di servizi deve seguire il medesimo procedimento di emanazione, con la rinnovazione della conferenza alla quale devono partecipare tutte le amministrazioni precedentemente intervenute. Gli atti impugnati, invece, erano stati adottati unilateralmente dal comune, rimasto inerte in sede procedimentale, al di fuori dei poteri tipici riservatigli.
La circostanza che la stessa Regione avesse successivamente annullato una propria nota di sospensione dei lavori, avendo accertato la regolarità della documentazione trasmessa dalla società, è stata valutata dal Collegio quale ulteriore conferma del quadro delle competenze delineato dal sistema normativo. Le note comunali sono state pertanto ritenute annullabili per difetto di competenza, con assorbimento delle ulteriori censure, e la società ricorrente ha visto accolto il ricorso con annullamento degli atti impugnati.
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Nota della Redazione
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