Obbligo di provvedere sul riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all’estero e commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Lazio n. 10544 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una formale istanza di riconoscimento di un titolo di formazione o abilitazione conseguito in un altro Stato membro dell’Unione Europea e la scadenza del termine procedimentale, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento, integrano i presupposti dell’obbligo di provvedere dell’amministrazione. Il termine complessivo per la definizione del procedimento, ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, è pari a quattro mesi dalla presentazione della domanda, ove l’autorità abbia richiesto integrazioni documentali ai sensi del comma 2. L’inerzia serbata oltre detto termine configura il silenzio-inadempimento, avverso il quale è esperibile l’azione di accertamento ex artt. 31 e 117 c.p.a. Il giudice, accertata la fondatezza del ricorso, ordina all’amministrazione di provvedere e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 28 ottobre 2025, un’istanza volta al riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un ateneo spagnolo, ai fini dell’esercizio della professione in Italia. Decorso infruttuosamente il termine di conclusione del procedimento, la ricorrente adiva il Tribunale amministrativo per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere sull’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente a pronunciarsi sul riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altro Stato membro è individuata nel Ministero dell’Istruzione e del Merito, successore del soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
La sentenza accerta la sussistenza dei due presupposti necessari per ritenere configurato l’obbligo di provvedere: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento espresso. Nel caso di specie, entrambi risultano integrati, non emergendo dagli atti di causa elementi probatori che attestino l’adozione del provvedimento conclusivo alla data di proposizione del ricorso.
Quanto al termine, il Tribunale richiama il combinato disposto dell’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, rilevando che il termine complessivo entro cui l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere approda al massimo a quattro mesi dalla presentazione della documentazione, nel caso in cui siano state richieste integrazioni. Nella fattispecie, alla proposizione del ricorso tale termine era decorso, con conseguente violazione anche del termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990.
Accertata la fondatezza del ricorso, il Tribunale ordina al Ministero di provvedere sull’istanza entro il termine di 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, tenuto conto della natura “di massa” di tali procedimenti. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, individuato nel responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, che dovrà provvedere nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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