Requisiti fisici del bando illegittimi se non tarati sulle mansioni del ruolo (TAR Lazio n. 14496 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
I requisiti di idoneità fisica richiesti per l’accesso ai concorsi pubblici devono essere proporzionati e tarati sulle mansioni che il candidato sarà chiamato a svolgere. È illegittima la clausola del bando che sottopone i candidati al ruolo degli operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco agli accertamenti previsti dall’art. 1 del d.m. n. 166/2019, dettato per il personale che espleta funzioni operative, anziché a quelli dell’art. 2 del medesimo decreto, che disciplina l’accesso ai ruoli tecnico-professionali e non contempla gli stringenti parametri di composizione corporea. Tale conclusione è coerente con l’art. 12, comma 2, del d.l. n. 69/2023, che per la procedura in esame richiama il solo art. 2, e con il principio di proporzionalità di derivazione unionale.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava alla procedura di assunzione di 97 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata ai candidati provenienti dalla graduatoria della procedura speciale per il personale volontario. Superata la prova selettiva, veniva convocato per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali previsti dall’art. 1 del d.m. n. 166/2019, come stabilito dall’art. 8 del bando.
In tale sede, la commissione lo dichiarava inidoneo per “alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM): 35,7%”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del d.m. n. 166/2019. Il decreto di esclusione veniva impugnato dinanzi al TAR, deducendo la violazione dell’art. 2 del medesimo decreto e il difetto di proporzionalità rispetto alle mansioni di operatore, non operative ma di supporto tecnico-burocratico. Con motivi aggiunti il ricorrente impugnava anche il successivo decreto di nomina, nella parte in cui fissava la decorrenza giuridica all’8 aprile 2026 e non al 30 dicembre 2025, dichiarando poi la sopravvenuta carenza di interesse in ragione degli impegni assunti dall’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, richiamando il proprio consolidato orientamento espresso nelle sentenze n. 22920/2025, n. 2630/2026, n. 4829/2026, n. 6891/2026 e n. 7473/2026, con cui è stata affermata l’illegittimità delle clausole di bando che estendono ai candidati al ruolo degli operatori la verifica dei requisiti previsti per i ruoli operativi.
La verifica dei requisiti psico-fisici in sede concorsuale è giustificata dalle mansioni che il candidato sarà chiamato a svolgere. Il considerando n. 18 della Direttiva n. 2000/78/CE consente ai servizi di soccorso di esigere requisiti necessari per l’esercizio dell’insieme delle funzioni operative, ma tale esigenza non può essere estesa a chi non svolgerà tali funzioni. La sentenza della Corte di Giustizia UE del 17 novembre 2022, causa C-304/21, impone una verifica in concreto delle mansioni per valutare la legittimità delle limitazioni.
Dal confronto tra l’art. 4 del d.lgs. n. 217/2005, relativo al ruolo dei vigili del fuoco con mansioni esecutive e operative, e l’art. 70 del medesimo decreto, dedicato alle funzioni del personale del ruolo degli operatori – attività basiche di supporto operativo e tecnico-professionale, ricezione, protocollazione, gestione di apparati burocratici – emerge che le mansioni degli operatori non presentano peculiarità che giustifichino particolari requisiti di prestanza fisica.
Lo stesso art. 12, comma 2, del d.l. n. 69/2023, su cui si fonda la procedura indetta, dispone che il personale per la qualifica di operatore debba essere valutato ai sensi dell’art. 2 del d.m. n. 166/2019, che reca i requisiti per l’accesso ai ruoli tecnico-professionali e non contempla i parametri di composizione corporea. La previsione derogatoria del bando risulta pertanto irragionevole e lesiva del principio di proporzionalità, dovendo la disciplina dei requisiti di partecipazione essere tarata sul profilo professionale ricercato, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001.
Il TAR ha, quindi, annullato sia il provvedimento di esclusione sia il bando nella parte in cui prevede l’applicazione dell’art. 1 anziché dell’art. 2 del d.m. n. 166/2019. Ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse sui motivi aggiunti, avendo l’amministrazione assicurato, con note del 20 aprile e del 15 maggio 2026, la retrodatazione della decorrenza giuridica al 30 dicembre 2025 in caso di esito favorevole. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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