Concorso pubblico e prova di resistenza: rigetto del ricorso per risposte errate (TAR Sicilia n. 1320 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi aventi ad oggetto procedure concorsuali pubbliche la sussistenza dell’interesse a ricorrere si accerta mediante la prova di resistenza, consistente nella dimostrazione, o nel principio di prova, che l’accoglimento delle censure consentirebbe al ricorrente di collocarsi in posizione utile in graduatoria. Le condizioni dell’azione devono sussistere al momento della decisione e possono sopravvenire nel corso del giudizio. Il giudice amministrativo, in presenza di quesiti che valorizzano la capacità di ragionamento del candidato, non sindaca nel merito la valutazione dell’Amministrazione se non emergono errori materiali nella formulazione del test. Il risultato della prova preselettiva non contestato tempestivamente diviene inoppugnabile nei confronti dei candidati che ne accettino gli esiti.

Il Fatto

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania indice il concorso pubblico “Bacino Orientale” per la copertura a tempo indeterminato di 89 posti di infermiere. Stante l’elevato numero di domande, l’Amministrazione espleta una prova preselettiva articolata in quiz a risposta multipla, con attribuzione di un punto per ogni risposta esatta e sottrazione di 0,25 punti per ogni risposta errata. Supera la prova chi consegue un punteggio non inferiore a 21/30.

La ricorrente, che ha totalizzato 16,50 punti, impugna l’esito della preselezione contestando la valutazione di sei risposte. Contesta altresì il diniego di accesso opposto dall’Amministrazione con nota del 25 gennaio 2023. Con successivi motivi aggiunti impugna le graduatorie e le deliberazioni di approvazione degli atti e di nomina dei vincitori. La domanda cautelare è respinta in primo grado e accolta in appello dal CGARS, con remissione al TAR per la fissazione dell’udienza di merito; la ricorrente è quindi ammessa con riserva alle fasi successive.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sul concorso pubblico, in base alla quale spetta al ricorrente fornire la prova di resistenza, dimostrando che l’accoglimento dei motivi consentirebbe di raggiungere una posizione utile in graduatoria, secondo il principio espresso da Cons. Stato, sez. V, n. 5837 del 2019 e da Cons. Stato, sez. IV, n. 4289 del 2011. La prova risulta superata con il ricorso principale. Aggiungendo al punteggio di 16,50 il recupero di 1,50 punti per le risposte ritenute errate e di 6 punti per le risposte esatte, si raggiungerebbe la soglia di 24,00, superiore a 21.

Il Tribunale precisa poi che le condizioni dell’azione devono sussistere al momento della decisione e possono sopravvenire nel corso del giudizio, come affermato da Cons. Stato, Ad. plen., n. 15 del 2011 e da Cons. Stato, sez. V, n. 3851 del 2012. Passa quindi al merito delle censure, proposte esclusivamente con il ricorso introduttivo, poiché per gli atti successivi si postula unicamente un vizio di invalidità derivata.

Il Collegio prende le distanze dall’orientamento cautelare del CGARS secondo cui i quiz esigono chiarezza immediata. Nei reparti delle strutture sanitarie non si applicano soltanto protocolli predefiniti, ma occorre capacità di trovare soluzioni nel caso concreto; i test che valorizzano la capacità di ragionamento non sono decettivi, ma strumenti necessari al vaglio delle attitudini del personale infermieristico.

Quanto ai singoli quesiti, il Tribunale ritiene correttamente giudicate errate almeno tre risposte: sul focolaio epidemico, sulla firma della scheda di dimissione ospedaliera e sulle complicanze della parotite. Le tesi della ricorrente su quest’ultimo quesito sono giudicate formalistiche, perché le complicanze erano puntualmente indicate in domanda e il test era pienamente intellegibile secondo comune ragionevolezza. Non superando la ricorrente la prova preselettiva, il ricorso introduttivo è rigettato e i motivi aggiunti sono inammissibili e infondati.

Il Collegio osserva infine che la rideterminazione dei punteggi invocata dalla ricorrente si scontrerebbe con l’inoppugnabilità del risultato della preselezione nei confronti di chi non lo ha contestato. La rilevanza costituzionale dell’interesse all’occupazione, riconosciuta dagli artt. 4 e 35 Cost., giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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