Reinserimento nelle GAE: no alla decadenza dalla nomina senza servizio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4154 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La previsione di cui all’art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 97/2004, che consente il reinserimento del docente cancellato dalle graduatorie per mancata presentazione della domanda di aggiornamento, ha natura eccezionale ed è insuscettibile di applicazione analogica al caso del docente decaduto dalla nomina per non aver assunto servizio nel termine stabilito, senza giustificato motivo. Tale condotta integra un compiuto inadempimento, lesivo dell’interesse pubblico alla copertura del posto e degli interessi dei soggetti meno titolati collocati in graduatoria; sicché la domanda di reinserimento si risolverebbe in un aggiramento della declaratoria di decadenza, non essendo configurabile alcuna eadem ratio con l’ipotesi della cancellazione per omissione di un mero onere di aggiornamento.
Il Fatto
Il ricorrente, da anni inserito nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) di Reggio Emilia, veniva dichiarato decaduto dalla proposta di assunzione a tempo indeterminato per non avere preso servizio senza giustificato motivo, con conseguente cancellazione dalla graduatoria. La domanda di reinserimento presentata nel 2022 veniva respinta: da un lato per la mancata modalità telematica di presentazione, dall’altro perché alla immissione in ruolo segue la decadenza dalle GAE. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello confermava, escludendo l’applicabilità della norma invocata per il caso della mancata domanda di aggiornamento.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel respingere il ricorso, ricostruisce il fondamento dell’orientamento che ritiene applicabile l’art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 97/2004 anche alle GAE: esso non risiede in un principio generale, ma nella specifica compatibilità di una regola eccezionale, dettata per le graduatorie permanenti, con graduatorie che ne costituivano la prosecuzione. Ne consegue che tale regola è inapplicabile al di fuori dei casi considerati, ex art. 14 delle preleggi, e non è estensibile per analogia al docente decaduto dalla nomina, difettando la eadem ratio.
Mentre il docente che omette la domanda di aggiornamento nuoce solo a sé stesso, chi non assume servizio lede l’interesse pubblico alla rapida copertura del posto e gli interessi dei soggetti meno titolati in graduatoria. La cancellazione conseguente alla decadenza è sanzione di una condotta di inadempimento, non effetto di un mero disinteresse; la domanda di reinserimento si risolverebbe quindi in un aggiramento della statuizione di decadenza, mai impugnata nel giudizio di merito.
La Corte dichiara inammissibile l’argomento fondato su presunte applicazioni della norma da parte del Ministero in casi analoghi, perché basato su circostanze di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata. Il caso della revoca della proposta di assunzione, menzionato dal ricorrente, riguarda una sopravvenienza non dipendente dalla condotta del lavoratore, non assimilabile alla mancata presa di servizio.
Infine, è infondato il richiamo all’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 59/2017: la disposizione, che subordina la cancellazione dalle graduatorie al superamento del periodo di prova, non era vigente al momento della cancellazione del 2016 e concerne la nuova disciplina dell’accesso ai ruoli della scuola secondaria, mentre solo per l’anno scolastico 2023/2024 la regola è stata generalizzata. Ne deriva il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese per la novità della questione e declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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