Reinstallazione slot machines nella tabaccheria e onere di autotutela della SCIA (TAR Piemonte n. 936 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La reinstallazione degli apparecchi da gioco dismessi in attuazione della disciplina regionale di contrasto al gioco d’azzardo patologico spetta, ai sensi dell’art. 26, comma 2, l.r. Piemonte n. 19/2021, ai soli titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da intendersi quali titolari di esercizi di vendita di generi di monopolio di cui all’art. 16 l. n. 1293/1957, e non anche ai soggetti iscritti al registro RIES. Il trasferimento della sede dell’esercizio commerciale non comporta, di per sé, la perdita del titolo abilitativo all’installazione degli apparecchi, quando il modulo presentato riguardi la sola variazione del luogo fisico dell’attività. L’Amministrazione che intenda inibire gli effetti di una SCIA deve esercitare il potere di autotutela nei limiti temporali e sostanziali dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, senza poter fondare l’archiviazione su un travisamento del quadro fattuale. È inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando al Giudice ordinario, la domanda di annullamento del verbale di accertamento di illecito amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un esercizio di bar e tabaccheria, proponeva in data 03.01.2025 una SCIA per subingresso finalizzata all’attivazione di giochi leciti. L’ufficio SUAP del Comune dichiarava la pratica inammissibile e l’archiviava con esito negativo, rilevando che presso l’unità commerciale non era mai stata presentata alcuna SCIA di installazione di apparecchi ex art. 110, commi 6 e 7, TULPS. Contestualmente veniva irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della disciplina regionale.

Il ricorrente impugnava la nota di archiviazione, la determinazione dirigenziale contenente la causa di inammissibilità del subingresso e il verbale di accertamento. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per contraddittorietà dei motivi e, nel merito, sosteneva che il dante causa non avesse mai acquisito un titolo abilitante e che la SCIA del 2009 riguardasse un locale diverso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato il difetto di giurisdizione sulla domanda di annullamento del verbale di accertamento. Ai sensi dell’art. 22 legge n. 689/1981, la contestazione dell’illecito amministrativo appartiene al Giudice ordinario, assumendo la situazione giuridica la consistenza di diritto soggettivo. Il riparto non è derogabile per ragioni di connessione con la controversia annullatoria del provvedimento presupposto.

Nel merito, il Tribunale ha respinto l’eccezione di inammissibilità per contraddittorietà dei motivi. Le censure, pur parzialmente incompatibili, sono alternative e riconducibili a un rapporto di subordinazione implicito, risolvibile mediante assorbimento.

La Corte ha poi esaminato la portata dell’art. 26, comma 2, l.r. n. 19/2021. La locuzione “titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli” va riferita unicamente ai titolari di rivendita di generi di monopolio, non ai soggetti iscritti al registro RIES. La sola autorizzazione alla somministrazione non abilita al beneficio derogatorio. Richiamando un proprio precedente, il Collegio ha confermato che l’interpretazione estensiva contrasterebbe con la lettera e la ratio della disciplina.

Su diverso e decisivo piano, l’Amministrazione ha però travisato il quadro fattuale. Nel locale, alla data del 19.05.2016, erano collocati apparecchi da gioco, come riscontrato dalla SCIA del 2009 e dall’iscrizione al registro RIES fino al 2015. Il modulo di trasferimento di sede del 2012 riguardava la sola variazione del luogo fisico dell’attività e non conteneva alcuna indicazione di trasferimento parziale. Il Comune non ha chiarito quale campo avrebbe determinato l’esclusione della componente gioco.

Ne consegue che il potere inibitorio avrebbe dovuto essere esercitato nelle forme dell’autotutela, ex art. 19, comma 4, legge n. 241/1990, con il rispetto dei limiti dell’art. 21-nonies. La dichiarazione del ricorrente non poteva dirsi non veritiera ex art. 75 d.P.R. n. 445/2000. Il primo e il secondo motivo sono quindi fondati, con annullamento della determinazione impugnata. Assorbito il terzo motivo; inammissibile per difetto di interesse il quarto, relativo alla mancata notifica della legge regionale alla Commissione europea. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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