Silenzio sull’istanza di messa in sicurezza dell’immobile e obbligo di provvedere (TAR Calabria n. 1261 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste il potere del Sindaco, ex art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, di ordinare d’ufficio o su istanza di parte la messa in sicurezza di un immobile in presenza di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità. A fronte dell’istanza del privato, sorge in capo all’amministrazione un obbligo giuridico di provvedere, che impone di statuire sulla richiesta sia in senso positivo sia in senso negativo o interlocutorio. Il privato vanta una pretesa, non alla conclusione favorevole del procedimento, ma a conoscere le determinazioni dell’amministrazione; l’inerzia protratta integra silenzio inadempimento e giustifica l’accoglimento del ricorso con ordine di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile adiacente ad un fabbricato in stato di abbandono, hanno sollecitato il Comune a intervenire per la messa in sicurezza dell’area, richiamando gli esiti di un accertamento tecnico preventivo svolto innanzi al Tribunale di Cosenza. Con istanza trasmessa a mezzo p.e.c. il 3 aprile 2024, hanno chiesto di conoscere le determinazioni che l’ente avrebbe inteso adottare rispetto al conclamato stato di abbandono dell’immobile e dell’intera area interessata.

Non avendo ricevuto alcuna risposta, i ricorrenti hanno proposto ricorso per l’accertamento della illegittimità del silenzio inadempimento. Nel corso del giudizio è emersa la necessità di identificare con precisione i successori dell’attuale proprietario del bene, già indicato in un soggetto deceduto; a seguito di ciò il TAR ha disposto la rinnovazione delle notifiche, eseguite con esito positivo anche all’estero. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro giurisprudenziale consolidato in materia. La giurisprudenza amministrativa è costante nel riconoscere il potere del Sindaco, mediante ordinanza contingibile e urgente adottata ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, di ordinare al proprietario dell’immobile, o a chi ne abbia la materiale disponibilità, la sua messa in sicurezza, qualora ricorra una situazione di pericolo per la pubblica incolumità.

Accertata l’astratta sussistenza del potere amministrativo sollecitato, il Tribunale ne trae la conseguenza sul piano del dovere di provvedere. A fronte dell’istanza dei privati sorge infatti il dovere dell’amministrazione di statuire in ordine al contenuto della richiesta, sia in senso positivo, sia in senso negativo, sia in senso interlocutorio.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui esiste un obbligo giuridico di provvedere in tutti i casi in cui, in relazione ai doveri di correttezza e buona amministrazione, sorga in capo al privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni della pubblica amministrazione. Tale obbligo sussiste anche nelle ipotesi che discendono dai principi generali.

Ne deriva che, con la presentazione dell’istanza, è sorta in capo ai ricorrenti una legittima pretesa, non già alla conclusione positiva del procedimento, ma a conoscere le determinazioni dell’ente in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per provvedere e a vedere comunque concluso il procedimento. Il Comune, dal canto suo, non ha provato, come era suo onere, di aver adottato un provvedimento espresso.

Sussistendone i presupposti, il ricorso è accolto ed è ordinato al Comune di provvedere sull’istanza entro trenta giorni dalla notifica della sentenza ad opera dei ricorrenti. Non si ravvisa, allo stato, la necessità di nominare un commissario ad acta. Le spese sono regolate secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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