Riconoscimento titolo di sostegno estero: il diniego deve motivare il confronto tra percorsi e valutare misure compensative (TAR Lazio n. 10473 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito in uno Stato membro al di fuori dell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, le autorità nazionali sono tenute a valutare l’insieme dei diplomi, certificati e titoli, nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto tra le competenze attestate e le conoscenze richieste dalla normativa nazionale. Il diniego di riconoscimento deve essere adeguatamente motivato, con un effettivo e analitico raffronto tra i percorsi formativi, e non può fondarsi su rilievi di carattere generale e formale. L’eventuale assenza di un titolo abilitativo nello Stato d’origine non costituisce una barriera preconcetta al riconoscimento, potendo l’Amministrazione assegnare misure compensative, eventualmente aggravate, per colmare le differenze sostanziali riscontrate tra i percorsi formativi. Tale obbligo di valutazione comparativa e di eventuale compensazione si ricollega agli artt. 45 e 49 TFUE, che garantiscono la libera circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento.
Il Fatto
Un cittadino italiano, docente già in possesso di titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna presso l’Università “San Jorge” di Saragozza, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito istanza di riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione di docente di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. L’Amministrazione, con provvedimento del 20 dicembre 2024, rigettava l’istanza, sostenendo che l’attestato non potesse essere riconosciuto come titolo valido in Italia, in quanto privo di requisiti giuridici per l’accesso all’insegnamento in Spagna e caratterizzato da incolmabili differenze rispetto al percorso formativo italiano di specializzazione sul sostegno.
Il ricorrente, evidenziando il difetto di istruttoria e la violazione dei principi europei in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, impugnava il diniego dinanzi al TAR Lazio, chiedendone l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che la domanda di riconoscimento in esame non ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE e delle sue regole sul riconoscimento automatico, ma rientra nell’ambito degli artt. 45 e 49 TFUE. Richiamando la più recente giurisprudenza euro-unitaria, il Tribunale ricorda che, in tali ipotesi, lo Stato membro ospitante è comunque tenuto a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi e dei titoli prodotti dal richiedente, procedendo a una valutazione comparativa tra le competenze attestate e quelle richieste dalla normativa nazionale.
Il giudice amministrativo rileva come la valutazione ministeriale sia stata affidata a rilievi di carattere generale e formale, quali il richiamo ai requisiti per l’attivazione dei corsi di specializzazione o la diversa denominazione del corso seguito in Spagna (“sostegno educativo” anziché “sostegno didattico”). Il TAR evidenzia che dalla documentazione versata in atti emerga una sovrapposizione delle materie approfondite nel percorso spagnolo con quelle previste dall’Allegato B del D.M. 30 settembre 2011 per il percorso formativo italiano, il che avrebbe imposto un confronto puntuale tra i programmi, un effettivo esame delle conoscenze e delle abilità acquisite dal ricorrente e un’adeguata motivazione della decisione.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento con i docenti italiani, il Tribunale osserva che l’assenza di un titolo abilitativo valido nello Stato di origine non può costituire un ostacolo preconcetto al riconoscimento: l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di individuare misure compensative, eventualmente aggravate con ore aggiuntive di didattica, laboratorio o tirocinio, per colmare le differenze riscontrate. Tale soluzione è imposta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale riconosce l’assegnazione di misure compensative anche in caso di divergenze sostanziali tra i percorsi formativi.
Come ulteriore elemento di incoerenza, il Collegio sottolinea che il Ministero ha successivamente ammesso ai percorsi di specializzazione di cui all’art. 7 del decreto-legge n. 71/2024 docenti in possesso del medesimo titolo estero rilasciato dall’Università “San Jorge”, riconoscendone implicitamente il valore formativo ai sensi del D.I. n. 77/2025. Ciò conferma l’illogicità del diniego impugnato, posto che non sono chiare le ragioni per cui misure compensative, proporzionate e adeguate, non possano colmare le differenze di una formazione comunque considerata valida ai fini dell’accesso ai percorsi statali. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del diniego e obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza alla luce dei principi indicati.
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Nota della Redazione
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