Cessazione della materia del contendere per adesione al payback sanitario (TAR Lazio n. 5897 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione della società ricorrente al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al c.d. payback dei dispositivi medici, previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, decreto-legge n. 95/2025 (convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025), determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente avverso gli atti di ripiano del superamento del tetto di spesa. La pronuncia di cessazione consegue alla manifestazione di volontà della società, che ha aderito al meccanismo transattivo e ha chiesto essa stessa la definizione in tal senso. La particolare natura della controversia e l’esito del giudizio giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore dei dispositivi medici, ha impugnato il decreto del Direttore della Direzione Sanità della Regione Toscana n. 24681 del 2022, con cui erano stati approvati gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, nonché gli atti presupposti e consequenziali. La ricorrente contestava la richiesta di payback a proprio carico, impugnando anche l’accordo CSR, le circolari e i decreti ministeriali che ne costituivano il fondamento.

Alla camera di consiglio dell’aprile 2023 la società ha rinunciato all’istanza cautelare e, dopo l’integrazione del contraddittorio disposta dal presidente, la causa è stata fissata per la discussione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la Regione Toscana, con memoria depositata nel febbraio 2026, ha segnalato l’intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 95/2025, avendo la società aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al c.d. payback ivi previsto.

La ricorrente, nel marzo 2026, ha condiviso le deduzioni della controparte, chiedendo anch’essa una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Il Tribunale ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per tale dichiarazione, rilevando che l’adesione al meccanismo transattivo previsto dalla normativa sopravvenuta ha determinato il venir meno dell’interesse della ricorrente alla decisione del ricorso. La pronuncia di cessazione della materia del contendere rappresenta l’esito processuale conseguente alla definizione in via transattiva della controversia.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, in ragione della natura della controversia e dell’esito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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