Conto tesoreria irregolare senza parificazione dell’ente e discarico negato (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 105 del 10.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del tesoriere comunale non può essere dichiarato regolare quando manchi la parificazione da parte dell’ente e il conto non risulti formalmente approvato. La parificazione costituisce attività propria e necessaria dell’ente, sicché il verbale del revisore che dia atto della corrispondenza delle risultanze non la sostituisce. L’omessa Relazione dell’organo di controllo interno ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.g.c. non integra condizione di procedibilità dell’esame del conto, ma costituisce adempimento obbligatorio posto a carico dell’ente, le cui carenze non sono imputabili all’agente contabile. In presenza di tali irregolarità il conto è irregolare e l’agente non può essere ammesso a discarico.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto presentato dalla banca quale tesoriere di un ente locale per il periodo 1 gennaio/30 giugno 2022, depositato nell’agosto 2023. Il Magistrato istruttore, all’esito dell’istruttoria, riferiva che il conto era compilato secondo lo schema previsto dal d.lgs. n. 118/2011 e che la gestione finanziaria appariva regolare, ma rilevava l’assenza del verbale di passaggio delle consegne e della Relazione dell’organo di controllo interno.
Il conto veniva quindi sottoposto all’esame del Collegio anche ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. d), c.g.c., trattandosi di conto di ultima gestione. All’udienza il Pubblico Ministero concludeva per la declaratoria di regolarità con discarico dell’agente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva anzitutto che il conto risulta formalmente e sostanzialmente compilato in conformità delle disposizioni vigenti e che la gestione appare regolare, tenuto conto della concordanza delle risultanze contabili con le scritture dell’ente, non rilevandosi irregolarità ostative all’approvazione.
Rileva tuttavia la Sezione, in difformità da quanto riportato nella relazione di deferimento, che il conto non è corredato né dal visto di regolarità del responsabile del servizio economico-finanziario né da un separato provvedimento di parificazione. La dichiarazione resa dal responsabile conferma che non fu adottato alcuno specifico provvedimento di parificazione, essendosi dato atto della sola trasmissione del conto e della sua concordanza. Le premesse della delibera consiliare e il verbale del revisore danno conto unicamente dell’avvenuta presentazione: la circostanza che in chiusura di verbale si dia atto della corrispondenza delle risultanze, senza ulteriore specificazione, non costituisce attività di parificazione né consente di ritenere il verbale sostitutivo del necessario provvedimento dell’ente, nella cui sfera di attività la parificazione costituisce espressione propria, necessaria e autonoma.
Ne consegue che il conto, privo non solo della parificazione ma anche della formale approvazione, non può essere dichiarato regolare. Ulteriori profili di irregolarità si rinvengono nella mancata indicazione della concordanza con la disponibilità di cassa presso la Tesoreria Provinciale al 30 giugno 2022 e nella mancata evidenziazione, nel quadro riassuntivo, delle riscossioni da regolarizzare con reversali, pur risultanti dal prospetto allegato al verbale di verifica.
Quanto all’omesso deposito della Relazione di cui all’art. 139, comma 2, c.g.c., il Collegio precisa che si tratta di adempimento specifico e diverso dalla parificazione, che non integra una condizione di procedibilità dell’esame del conto ma ne rimarca l’obbligatorietà. La Relazione costituisce elemento di giudizio per valutare l’attendibilità delle risultanze del conto e deve provenire da un soggetto terzo rispetto all’agente. Il verbale di verifica di cassa depositato non appare, per natura e contenuti, idoneo a far ritenere evaso l’adempimento, che incombe sull’ente e le cui carenze non sono imputabili all’agente.
In conclusione il conto non può essere dichiarato regolare né l’agente ammesso a discarico. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.
Nota della Redazione
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