Non punibilità ex art. 131-bis: rigetto implicito desumibile dalla motivazione (Cass. pen. Sez. III n. 36070 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è censurabile in sede di legittimità la sentenza di appello che non motivi espressamente su una specifica deduzione difensiva quando il rigetto della stessa sia desumibile dalla motivazione complessivamente considerata. Il principio vale anche per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.: il giudice di appello può non argomentare in modo esplicito sulla relativa richiesta se gli indici di gravità della condotta risultino comunque valorizzati nella sentenza, così esprimendo in forma implicita il proprio giudizio ostativo all’esimente. Il silenzio sul punto non integra quindi vizio di motivazione.

Il Fatto

Con sentenza del 10 marzo 2025 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 633 cod. pen. per la collocazione di veicoli sul suolo pubblico e lo dichiarava non punibile, per particolare tenuità del fatto, quanto all’occupazione del suolo con una bilancia; confermava invece la responsabilità per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152/2006, rideterminando la pena in sei mesi di arresto e 1.300 euro di ammenda.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, l’erronea applicazione della legge penale e l’omessa motivazione in ordine agli artt. 131-bis cod. pen. e 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152/2006. La Corte d’appello — sostiene il ricorrente — era rimasta silente sulla richiesta di non punibilità per la contravvenzione ambientale, nonostante le censure fossero specifiche.

La Motivazione della Corte

La Sezione III muove da un principio consolidato: non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il rigetto di essa risulti dalla motivazione complessivamente considerata.

Il Collegio richiama al riguardo Sez. IV n. 5396 del 2022, relativa a un caso in cui il giudice di appello, pur senza argomentare sull’esimente dell’art. 131-bis cod. pen., aveva valorizzato la consistenza della droga, la zona della condotta, l’assenza di elementi favorevoli e i precedenti penali; Sez. V n. 6746 del 2019, in tema di implicito rigetto dell’attenuante della provocazione; e Sez. I n. 27825 del 2013, sull’attenuante dell’art. 114 cod. pen.

Secondo la Corte il medesimo principio opera anche nella fattispecie esaminata. La Corte di appello, pur non avendo espressamente argomentato sul diniego della causa di esclusione della punibilità, ha posto in rilievo, con riferimento alla condotta contestata, l’oggetto e le modalità dell’azione — deposito e gestione di rifiuti speciali e pericolosi in zona di suolo pubblico — quali indici di particolare gravità del fatto, giustificando così in via implicita il rigetto dell’art. 131-bis cod. pen.

Il motivo è pertanto infondato. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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