Remissione di querela e mancata comparizione del querelato (Cass. pen. Sez. II n. 9792 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o posto in grado di conoscerla, integra, ai sensi dell’art. 155, comma primo, cod. pen., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato. Il giudice di appello che riqualifica il fatto in un reato procedibile a querela è tenuto a pronunciarsi sull’eventuale estinzione del reato per intervenuta remissione, a pena di omessa motivazione. La remissione intervenuta prima del giudizio di primo grado, portata a conoscenza dell’imputato o conoscibile tramite il difensore, non richiede una formale dichiarazione di accettazione ai fini dell’effetto estintivo.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado dal Tribunale per il reato di ricettazione. La Corte di appello, in parziale riforma, aveva riqualificato il fatto nella fattispecie di cui all’art. 640-ter cod. pen., reato procedibile a querela, rideterminando la pena e non pronunciandosi sull’eccezione di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.
La persona offesa aveva rimesso la querela presso una stazione dei Carabinieri in data anteriore al giudizio di primo grado. All’udienza di primo grado la difesa aveva chiesto, previa riqualificazione, la pronuncia di non doversi procedere per intervenuta remissione, senza però fare riferimento all’accettazione. Contro la decisione di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e l’omessa motivazione sull’eccezione procedurale e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ricostruisce anzitutto le circostanze di fatto decisive per verificare l’intervenuta estinzione. Emerge che la remissione di querela era stata effettuata prima del giudizio di primo grado e che la relativa questione era stata verbalizzata all’udienza. La Corte territoriale, pur riqualificando il fatto nel reato di cui all’art. 640-ter cod. pen., procedibile a querela, aveva omesso di pronunciarsi sull’estinzione del reato pur richiesta nell’atto di appello.
Il nodo giuridico riguarda gli effetti della mancata accettazione della remissione. Il Collegio rileva che non risulta né un’accettazione espressa né una ricusa, espressa o tacita, da parte del querelato. Secondo l’art. 155, comma primo, cod. pen., la ricusa impedirebbe alla remissione di produrre l’effetto estintivo.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 27610 del 25.05.2011, secondo cui l’omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione o posto in grado di conoscerla, integra la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato. Tale principio viene qui ribadito.
Nel caso concreto il ricorrente era a conoscenza, o comunque posto nelle condizioni di conoscere tramite il difensore, dell’intervenuta remissione, già prima del giudizio di primo grado. L’omessa comparizione alle udienze configura dunque quella situazione di mancanza di ricusa che consente la pronuncia estintiva.
Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza impugnata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Il condannato è condannato al pagamento delle spese processuali, non risultando alcun accordo in senso contrario ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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