Riparazione ingiusta detenzione e condotta ostativa nel bis in idem (Cass. pen. Sez. 4 n. 12876 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La custodia cautelare computata ai fini della determinazione della misura di una pena già espiata a titolo definitivo non dà diritto all’indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen., operando la fungibilità di cui all’art. 657, terzo comma, cod. proc. pen., a prescindere dalle modalità di espiazione della pena, anche in regime di affidamento in prova al servizio sociale. La misura cautelare applicata per un fatto per il quale sia poi intervenuto proscioglimento per divieto di bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen. integra ipotesi di ingiustizia formale, ai sensi dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., essendo la misura ontologicamente emessa in assenza delle condizioni di applicabilità. In tale ipotesi, la condotta ostativa all’indennizzo può consistere solo nel dolo o nella colpa grave che abbia concorso a far apparire il reato come non coincidente con il “fatto” già oggetto di precedente giudicato; non può considerarsi ostativa, di per sé, la condotta integrante lo stesso fatto già giudicato e ritenuto “assorbito”.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo aver espiato una pena definitiva per detenzione di stupefacenti, era stato sottoposto a misura cautelare detentiva — in carcere e poi agli arresti domiciliari — per un’ulteriore fattispecie di ricezione di stupefacente, ritenuta in primo grado “assorbita” nel reato già giudicato. In appello era intervenuto proscioglimento per non doversi procedere ex art. 649 cod. proc. pen., per violazione del divieto di un secondo giudizio.
Il giudice della riparazione aveva rigettato l’istanza di equo indennizzo, distinguendo: per il periodo di custodia computato nella pena espiata, aveva applicato l’art. 314, comma 4, cod. proc. pen.; per il periodo successivo, aveva escluso il diritto valorizzando come ostativa la condotta di commercio di stupefacenti, ritenuta “assorbita” ma comunque sinergica rispetto all’intervento cautelare.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondata la censura relativa al periodo di custodia computato nella pena definitiva. Ha confermato che, ai sensi dell’art. 314, comma 4, cod. proc. pen., l’indennizzo è escluso per quella parte di custodia cautelare computata ai fini della determinazione della pena, operando il meccanismo di fungibilità di cui all’art. 657, terzo comma, cod. proc. pen., indipendentemente dalla modalità di espiazione, inclusa l’affidamento in prova.
Ha invece accolto il ricorso con riferimento al periodo non computato, enunciando i principi che regolano la materia. La misura cautelare adottata per un fatto già oggetto di precedente giudizio è priva, ab origine, dei requisiti legittimanti, poiché l’azione penale non avrebbe dovuto essere esercitata in ragione del giudicato; ne deriva la sussumibilità nell’ipotesi di ingiustizia formale di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il diritto vivente delle Sezioni Unite D’Ambrosio, per cui la condotta dolosa o gravemente colposa che ha dato causa alla custodia opera come condizione ostativa anche nelle ipotesi di insussistenza originaria delle condizioni di applicabilità. Ha però precisato il “paletto” posto dalla stessa pronuncia: quando l’accertamento dell’insussistenza avviene sulla base dei medesimi elementi già a disposizione del giudice cautelare, è preclusa ogni valutazione sulla condotta del richiedente, priva di efficacia causale rispetto all’intervento dell’autorità.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha escluso che possa considerarsi ostativa la condotta integrante lo stesso “fatto” già oggetto di precedente giudicato. Il giudice della riparazione aveva invece valorizzato proprio la condotta ritenuta “assorbita”, omettendo di accertare la sussistenza di un dolo o di una colpa grave che avesse concorso a far apparire il reato come diverso da quello già giudicato. L’annullamento con rinvio è stato limitato al periodo dal 13 gennaio al 9 marzo 2022.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 314 c.p.p. – Presupposti e modalità della decisione
- Art. 649 c.p.p. – Divieto di un secondo giudizio
- Art. 657 c.p.p. – Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo