Remissione di querela in Cassazione prevale sulle cause di inammissibilità (Cass. pen. Sez. VII n. 6362 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l’estinzione del reato e prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso. Essa va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, sempre che il ricorso sia stato proposto tempestivamente. La regola discende dall’inquadramento della remissione non come causa sostanziale di estinzione, ma come istituto che paralizza la perseguibilità del reato, con la conseguenza della massima estensione del termine ultimo per la sua rilevazione. Tale termine, ai sensi dell’art. 152, terzo comma, cod. pen., si spinge fino alla condanna irrevocabile in senso formale, evenienza posteriore e indipendente dalla presentazione di un ricorso inammissibile, salvo il caso di inammissibilità per tardività.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 24/10/2023, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bari per il reato di appropriazione indebita ai danni di due persone offese, irrogando la pena di due anni e due mesi di reclusione e mille euro di multa. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Nelle more del giudizio di legittimità, il difensore ha depositato memoria trasmettendo gli atti con cui, il 31/12/2024, il procuratore speciale delle persone offese ha dichiarato di rimettere la querela e, il 02/01/2025, l’imputato ha dichiarato di accettare la remissione. Per tali ragioni è stata chiesta la dichiarazione di estinzione del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa che il reato contestato è punibile a querela della persona offesa. I due motivi di ricorso sono giudicati inammissibili, perché prospettano doglianze non consentite nel giudizio di legittimità o comunque manifestamente infondate.
Tale rilievo non è decisivo, perché le Sezioni Unite n. 40150 del 2018 hanno chiarito che la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso, ritualmente accettata, nel determinare l’estinzione del reato prevale sulle cause di inammissibilità e va rilevata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. Il principio è ribadito da diverse pronunce di sezioni semplici richiamate nel provvedimento.
A sostegno, la Corte riprende l’inquadramento dogmatico tradizionale: la remissione non opera tanto come istituto sostanziale assimilabile alle altre cause di estinzione, quanto per la sua capacità di paralizzare la perseguibilità del reato. Da qui la massima estensione del termine ultimo per la sua rilevazione, fissato dall’art. 152, terzo comma, cod. pen. fino alla condanna irrevocabile in senso formale, evenienza posteriore e indipendente dalla presentazione di un ricorso inammissibile, salvo il caso di inammissibilità per tardività.
Poiché il ricorso risulta tempestivamente proposto e dalla decisione impugnata non emergono le condizioni per un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, secondo comma, cod. proc. pen., la sentenza è annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 620, primo comma, lett. a), cod. proc. pen. per sopravvenuta estinzione del reato.
Non essendo stato diversamente convenuto nell’atto di remissione, le spese processuali sono poste a carico del querelato ai sensi dell’art. 340, quarto comma, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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