Prescrizione rilevabile d’ufficio anche in presenza di ricorso non inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 6353 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando i motivi di ricorso non sono manifestamente infondati e risultano specificamente formulati, il giudice di legittimità non può pronunciare l’inammissibilità che sola precluderebbe il rilievo officioso: deve pertanto accertare la prescrizione del reato e annullare senza rinvio la sentenza impugnata. Il giudice di cassazione è tenuto a rilevare d’ufficio l’estinzione del reato ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., sempre che non sussista una causa di inammissibilità dei motivi in grado di impedirlo. La verifica sulla non manifesta infondatezza del ricorso precede logicamente e funzionalmente la declaratoria di prescrizione, condizionandone l’operatività.

Il Fatto

Due imputati propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in qualità di giudice del rinvio, li aveva condannati per il reato di bancarotta patrimoniale, in concorso con gli amministratori della società fallita, per avere distratto un immobile.

I ricorsi deducono, tra l’altro, violazione del diritto al contraddittorio per l’utilizzo di atti non ritualmente acquisiti, vizio di motivazione sull’elemento soggettivo e sulla pericolosità ex ante dell’atto dispositivo, nonché doglianze sul trattamento sanzionatorio. La difesa di uno dei ricorrenti deposita memoria contestando l’assegnazione alla Settima Sezione e segnalando l’intervenuta prescrizione del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un rilievo preliminare di carattere processuale: i ricorsi non sono affetti da inammissibilità. Tale accertamento è dirimente, perché solo l’inammissibilità dei motivi avrebbe precluso al giudice di legittimità di rilevare d’ufficio la causa estintiva.

Il Collegio esamina quindi i motivi relativi all’elemento psicologico del delitto di bancarotta, rilevando che essi non appaiono manifestamente infondati, attenendo a questioni di fatto e di diritto effettivamente rilevanti per la decisione di merito. I motivi risultano inoltre specifici, corredati da adeguati riferimenti alla motivazione impugnata e agli atti di causa.

Esclusa ogni ipotesi di pronuncia ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. — non emergendo elementi che consentano una decisione nel merito favorevole agli imputati — la Corte accerta l’estinzione del reato per prescrizione. Il termine massimo è spirato in applicazione del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen., avuto riguardo al tempus commissi delicti e alla pena edittale prevista per il reato contestato, aumentata per la continuazione, e considerata l’unica sospensione rilevata, intervenuta su richiesta della difesa.

Da ciò discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. La decisione conferma l’ordine logico che governa il rapporto tra verifica di ammissibilità dei motivi e rilievo officioso della causa estintiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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