Ricorso in cassazione senza mandato ammissibile se imputato non giudicato in assenza (Cass. pen. Sez. VII n. 6365 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il deposito dello specifico mandato a impugnare, prescritto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., non è necessario quando il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata istanza di partecipazione. In tale ipotesi l’imputato non può considerarsi giudicato in assenza, con la conseguenza che la questione di legittimità costituzionale della norma è irrilevante e il motivo che la solleva è inammissibile per carenza di interesse. Il sindacato di legittimità non si estende alla rivalutazione delle fonti di prova, in assenza di specifici travisamenti. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è incensurabile se la motivazione non è contraddittoria e valorizza elementi dell’art. 133 cod. pen., potendo fondarsi anche sui soli precedenti penali.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il reato di truffa e ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, che aveva confermato l’affermazione di responsabilità. Nel giudizio di appello, trattato con procedimento camerale non partecipato, l’imputato non aveva presentato istanza di partecipazione.
Davanti alla Corte di cassazione il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la violazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., prospettando una questione di legittimità costituzionale della norma sul mandato a impugnare. Ha poi censurato la valutazione delle prove in ordine agli elementi oggettivo e soggettivo della truffa, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e il diniego delle attenuanti.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, relativo alla sollevata questione di legittimità costituzionale del comma 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen.. Il motivo non è consentito per carenza di interesse: la questione è irrilevante nel caso concreto.
Il Collegio richiama il principio secondo cui, quando il giudizio di appello è stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non è stata avanzata istanza di partecipazione, l’imputato non può considerarsi giudicato in assenza (viene citata Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023). Ne deriva che, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, non è necessario il deposito dello specifico mandato a impugnare richiesto dalla norma denunciata.
Il secondo motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità per la truffa, è inammissibile. Le censure reiterano profili già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale e prospettano doglianze di fatto volte a una rivalutazione delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità in assenza di specifici travisamenti.
Il terzo motivo, sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile e anche manifestamente infondato. La Corte d’appello ha congruamente esplicitato le ragioni che ostano al riconoscimento della causa di non punibilità, indicando i plurimi elementi relativi alle modalità attuative dell’episodio.
Il quarto motivo, sul diniego delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4), e 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato. In tema di attenuanti generiche il giudice di merito esprime un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, purché la motivazione non sia contraddittoria e dia conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti. Il diniego può essere giustificato anche dall’assenza di elementi positivi o dai soli precedenti penali, mentre le attenuanti non possono essere riconosciute per la mera assenza di precedenti condanne.
Quanto all’attenuante del danno di speciale tenuità, essa presuppone un pregiudizio lievissimo, valutato non solo nel valore venale della cosa ma anche negli ulteriori effetti pregiudizievoli e nel disvalore sociale della condotta, senza che rilevi la capacità economica della persona offesa. A fronte di un danno di 400 euro e del disvalore sociale della condotta, il diniego è conforme agli orientamenti richiamati e privo di illogicità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione