Perizia psichiatrica e vizio di motivazione in tema di stalking (Cass. pen. n. 9095/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riformi una sentenza di proscioglimento pronunciata all’esito di giudizio abbreviato “secco” può disporre d’ufficio la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale quando la ritenga assolutamente necessaria, ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3-bis, che non pone un divieto ma disciplina un obbligo di rinnovazione in presenza di determinati presupposti. In tema di atti persecutori, la prova del perdurante e grave stato di ansia o di paura può essere desunta dalla natura dei comportamenti dell’agente, idonei a determinare in una persona comune un effetto destabilizzante, nonché dalle dichiarazioni della vittima e dai suoi comportamenti conseguenti. Il diniego della perizia psichiatrica, finalizzata all’accertamento della capacità di intendere e di volere, è viziato da manifesta illogicità quando il giudice travisi il contenuto di una relazione specialistica che evidenzia dubbi clinici e raccomanda l’esame peritale, limitandosi a escludere l’incidenza delle patologie senza confrontarsi con le specifiche osservazioni del consulente.
Il Fatto
L’imputato è stato condannato dalla Corte d’appello di Roma per il reato di atti persecutori, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal GUP del Tribunale di Roma. La Corte territoriale, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, ha condannato l’imputato alla pena di un anno di reclusione per le condotte persecutorie poste in essere nei confronti dell’ex fidanzata, consistenti nell’invio reiterato e molesto di messaggi intimidatori e a sfondo sessuale tramite telefono e social network.
Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. in ordine alla rinnovazione istruttoria disposta in appello, la violazione del contraddittorio nell’assunzione delle prove, l’inutilizzabilità degli screenshot e delle chat acquisite dalla persona offesa, l’insussistenza dell’evento del reato, e il mancato accoglimento dell’istanza di perizia psichiatrica finalizzata all’accertamento della capacità di intendere e di volere.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato infondati i motivi attinenti alla rinnovazione istruttoria, alla violazione del contraddittorio, all’inutilizzabilità dei messaggi e alla sussistenza dell’evento. Ha ritenuto legittima la rinnovazione istruttoria disposta d’ufficio dalla Corte d’appello, in quanto l’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. consente al giudice di disporla quando la ritenga assolutamente necessaria, anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3-bis, che non pone un divieto ma disciplina un obbligo di rinnovazione in presenza di determinati presupposti. Quanto al contraddittorio, ha escluso la violazione, rilevando che nel giudizio abbreviato in appello non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova delle parti, essendo l’integrazione probatoria esercitabile officiosamente. Sull’inutilizzabilità dei messaggi, ha richiamato il principio secondo cui l’acquisizione di screenshot di conversazioni forniti da un partecipante non richiede un provvedimento giudiziale, poiché non vi è ingerenza di terzi, e ha comunque rilevato che il contenuto dei messaggi non era decisivo ai fini della condanna, a fronte delle convergenti dichiarazioni della vittima e dei testi. Sull’evento del reato, ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato la sequenza ininterrotta di messaggi minatori e la condizione di prostrazione psicologica della vittima, amplificata e accresciuta dai comportamenti ossessivi dell’imputato, e aveva specificamente spiegato come lo stato di ansia pregresso non escludesse l’evento.
La Corte ha, invece, accolto il motivo relativo al mancato accoglimento dell’istanza di perizia psichiatrica, ritenendolo fondato. Ha rilevato che la Corte d’appello aveva rigettato la richiesta affermando che dalla documentazione prodotta non emergevano patologie incidenti sulla capacità di intendere e di volere, ma tale motivazione era manifestamente illogica, in quanto la relazione psichiatrica prodotta dalla difesa descriveva chiaramente problematiche personologiche, immaturità affettiva e cognitiva, e raccomandava espressamente una valutazione peritale per accertare l’effettiva capacità di intendere dell’imputato in relazione ai fatti contestati. La Corte territoriale aveva completamente travisato il significato della relazione, ritenendo che non emergessero patologie incidenti sull’imputabilità, a fronte dei chiari dubbi espressi dallo specialista e della documentazione sanitaria prodotta. La Corte di cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo esame, dichiarando assorbito il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena.
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