Prescrizione e concorso di circostanze ad effetto speciale: rileva l’aumento massimo (Cass. pen. Sez. VII n. 31421 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, deve aversi riguardo all’aumento di pena massimo previsto dall’art. 63, comma quarto, cod. pen. per il concorso di circostanze della stessa specie. È irrilevante che l’aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo. Ne consegue che il termine prescrizionale va computato applicando detto aumento massimo, oltre all’ulteriore termine di cui all’art. 161, comma secondo, cod. pen. In tema di ammissione di nuove prove ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., l’omesso esercizio del relativo potere-dovere è sindacabile in sede di legittimità entro limiti più ristretti rispetto alle prove richieste dalle parti, richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per fatti relativi alla sottrazione di somme confluite su un conto corrente a lui intestato, mediante indebito utilizzo di credenziali di accesso al sistema di home banking. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 15.11.2024, ha confermato la condanna.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; mancata escussione della cointestataria del conto corrente da cui erano state sottratte le somme; contestazione dell’aggravante dell’indebito utilizzo dell’identità digitale altrui; mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso giunge così all’esame della Sezione VII.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si lamenta la mancata declaratoria di prescrizione, è dichiarato manifestamente infondato. Il ricorrente prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente applicati dal giudice di merito.
La Corte richiama il principio secondo cui, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale si deve avere riguardo all’aumento di pena massimo previsto dall’art. 63, comma quarto, cod. pen. per il concorso di circostanze della stessa specie. Non rileva che tale aumento, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo. Il Collegio richiama sul punto Sez. 6 n. 23831 del 14.05.2019 e Sez. 2 n. 47028 del 03.10.2013. Applicando tale principio e l’ulteriore termine di cui all’art. 161, comma secondo, cod. pen., il tempo necessario a prescrivere il reato non risulta decorso.
Il secondo motivo, relativo alla mancata escussione della cointestataria del conto corrente, è dichiarato generico. Il ricorrente non indica le ragioni per cui l’assunzione di quella prova dovesse ritenersi assolutamente necessaria, a fronte di una motivazione logica e lineare che valorizza la confluenza delle somme sul conto a lui intestato. In tema di nuove prove ex art. 507 cod. proc. pen., la Corte ribadisce che esse sono soggette a una più penetrante valutazione di pertinenza e rilevanza, correlata alla più ampia conoscenza dei fatti già acquisita dal giudice. Il sindacato in legittimità è quindi più ristretto, richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria. Sono richiamate Sez. 4 n. 8083 dell’8.11.2018 e Sez. 6 n. 724 del 08.11.1993.
Il terzo motivo, sull’aggravante dell’indebito utilizzo dell’identità digitale altrui, è dichiarato non consentito, perché si risolve nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi. La Corte di merito ha affermato che il codice cliente è certamente parte delle credenziali di accesso al sistema di home banking. I motivi sono pertanto non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Il quarto motivo, sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche, è anch’esso manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, che valorizza i precedenti specifici e l’assenza di resipiscenza. La Corte ribadisce che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. Sono richiamate Sez. 2 n. 23903 del 15.07.2020, Sez. 3 n. 1913 del 20.12.2018, Sez. 5 n. 43952 del 13.04.2017 e Sez. 2 n. 3896 del 20.01.2016.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.