Cessazione materia del contendere per rideterminazione pensionistica su rinnovo contrattuale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 81 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’ente previdenziale, nel corso del giudizio, provvede alla rideterminazione del trattamento pensionistico nel senso richiesto dal ricorrente, eliminando la ragione del contendere e facendo venir meno l’interesse ad agire ed a contraddire. In materia di spese di lite, la condanna dell’INPS alla refusione non opera automaticamente in caso di cessazione della materia del contendere, dovendosi valutare la soccombenza virtuale; essa è esclusa quando l’Istituto si sia celermente attivato adottando il provvedimento di riliquidazione prima della proposizione del ricorso, abbia corrisposto gli arretrati e abbia tenuto un comportamento processuale collaborativo.
Il Fatto
Un dipendente del Ministero dell’Interno, collocato in quiescenza dopo aver prestato servizio presso la Prefettura di Sassari, lamentava la mancata valorizzazione, nella pensione in godimento, degli aumenti contrattuali previsti per il triennio 2019-2021 dal d.P.R. 17 maggio 2022, n. 70, di recepimento dell’accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia. Non avendo ricevuto riscontro alle richieste di informazioni e alla successiva diffida a provvedere, il ricorrente adiva la Corte dei conti per ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico.
Costituitosi in giudizio, l’INPS rappresentava di aver già provveduto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza, valorizzando gli aumenti contrattuali, con provvedimento adottato prima della proposizione del ricorso e di aver adeguato il rateo di pensione dal mese di luglio 2025, corrispondendo anche gli arretrati maturati. All’esito di due rinvii, disposti per consentire alla difesa del ricorrente di verificare la correttezza dei conteggi, le parti chiedevano concordemente la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Corte, preso atto che l’INPS aveva provveduto alla rideterminazione del trattamento pensionistico nel senso richiesto dal ricorrente, ha ritenuto che l’avvenuto adempimento avesse eliminato la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire. In accoglimento delle concorde conclusioni delle parti, ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese di lite, il Giudice ha escluso la condanna dell’INPS, pur richiamando il principio della soccombenza virtuale applicato in altre fattispecie. Nel caso di specie, ha valorizzato elementi fattuali decisivi: l’Istituto previdenziale si era attivato celermente, adottando il provvedimento di rideterminazione il 16 maggio 2025, e aveva corrisposto quanto dovuto con il rateo di luglio 2025, comprensivo degli arretrati.
La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso era stato depositato il 24 giugno 2025, successivamente al provvedimento di riliquidazione, e che l’udienza era stata raggiunta dopo due rinvii disposti per esigenze di verifica della sola difesa del ricorrente. Ha infine valorizzato il comportamento processuale dell’INPS, connotato da spirito di completa collaborazione, ritenendo insussistenti gli estremi per la condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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