Rendiconti degli enti locali in equilibrio: nessuna criticità e archiviazione del controllo (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 480 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di controllo sui rendiconti degli enti locali, esercitato ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dell’art. 148-bis Tuel, la Sezione regionale chiude l’esame senza pronuncia di accertamento o di segnalazione quando dagli atti e dagli elementi istruttori non emergono profili di criticità o irregolarità suscettibili di inficiare gli equilibri di bilancio. Il controllo si mantiene nei limiti degli aspetti presi in considerazione e resta salva ogni ulteriore valutazione nei successivi controlli. La mancanza di rilievi non esonera l’ente dall’osservanza delle regole contabili, come quella sull’accantonamento al fondo perdite partecipate, da disporre al ricorrere delle ipotesi previste dagli artt. 21 d.lgs. n. 175/2016.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato i rendiconti degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 di un comune di circa 3.775 abitanti della Provincia di Cremona. Il controllo si è svolto nell’ambito della funzione di verifica sugli equilibri di bilancio e si è accompagnato ad approfondimenti istruttori su alcuni aspetti significativi della gestione finanziaria dell’ente.
L’istruttoria ha riguardato, tra gli altri profili, il fondo contenzioso, il fondo perdite partecipate, l’attendibilità della previsione delle spese del Titolo II, la cassa vincolata, la gestione di competenza, il fondo di garanzia dei debiti commerciali, i progetti PNRR, la contabilizzazione degli investimenti e la gestione dei residui. Su richiesta del magistrato istruttore, la questione è stata deferita all’adunanza in camera di consiglio con ordinanza del Presidente.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione dei risultati di amministrazione conseguiti nei tre esercizi, evidenziando l’andamento della cassa e dei residui. Il fondo di cassa al 31 dicembre passa da 3.602.300,21 euro del 2022 a 4.634.687,72 euro del 2023, per scendere a 2.799.866,81 euro nel 2024. I residui attivi, scesi a 99.901,36 euro nel 2023, risalgono a 1.286.790,85 euro nel 2024, mentre i residui passivi si attestano su 2.312.116,48 euro.
Il risultato di amministrazione si mantiene stabile e positivo: 1.229.796,60 euro nel 2022, 1.396.838,69 euro nel 2023 e 1.346.868,67 euro nel 2024. La composizione del risultato mostra una parte accantonata in crescita, da 136.840,95 euro a 220.231,37 euro, una parte vincolata in riduzione, da 701.629,95 euro a 512.164,81 euro, e una parte disponibile in aumento, fino a 614.472,49 euro.
Dall’analisi complessiva, condotta sui rendiconti, sulle relazioni e sui questionari dell’Organo di revisione e sugli ulteriori elementi informativi acquisiti, la Corte rileva che non sono emersi, per gli aspetti presi in considerazione, profili di criticità o irregolarità idonei a inficiare gli equilibri di bilancio e a richiedere una specifica pronuncia di accertamento o di segnalazione. Il controllo si chiude dunque senza rilievi di rilievo finanziario.
La Sezione formula comunque una precisazione per il futuro. Quanto al fondo perdite partecipate, l’accantonamento va disposto al ricorrere delle ipotesi previste dagli artt. 21 d.lgs. n. 175/2016, ovvero, per gli organismi non societari, dall’art. 1, comma 551, legge n. 147/2013. La Corte si riserva ulteriori considerazioni in sede di successivi controlli e dispone la trasmissione della pronuncia all’Organo di revisione e al Sindaco, con obbligo di comunicazione all’Organo consiliare.
Nota della Redazione
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