Obbligo di denuncia dei redditi e recupero delle somme non dovute (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 47 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamenti pensionistici subordinati al possesso di determinati requisiti reddituali, grava sul titolare l’obbligo di denunciare all’ufficio erogatore il venir meno delle condizioni richieste entro tre mesi dal verificarsi della circostanza, ai sensi dell’art. 80 del d.P.R. n. 915/1978. L’omessa denuncia determina il recupero di tutte le somme indebitamente percepite e integra l’inosservanza degli obblighi di comunicazione prescritti da norme di legge, equiparata al dolo. Ove inoltre risulti incontestata l’erogazione non dovuta, l’obbligo restitutorio trova autonomo fondamento nell’art. 2033 cod. civ., indipendentemente dalla mancata comunicazione.
Il Fatto
La vicenda origina dal recupero di somme corrisposte a titolo di trattamento pensionistico in favore di una titolare, poi deceduta. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’esito di un accertamento contabile, ha rilevato il superamento del limite reddituale a partire dal 2016 e ha emesso due determinazioni di recupero per complessivi € 46.488,49 ed € 16.819,00, revocando i provvedimenti pensionistici.
Gli eredi, dichiaratisi tali con la successione, hanno impugnato gli atti chiedendone l’annullamento e la sospensione della riscossione coatta. All’udienza del 18.11.2025 il giudice ha rigettato la sospensiva; la causa è stata decisa con lettura del dispositivo il 31.03.2026.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 80 del d.P.R. n. 915/1978, che impone al titolare di comunicare il venir meno dei requisiti entro tre mesi e stabilisce che, in caso di omissione, sono recuperate tutte le somme indebitamente percepite. Nel caso concreto la mancata comunicazione della modifica reddituale e l’erogazione non dovuta non risultano contestate.
Il collegio richiama la giurisprudenza contabile. Secondo Corte dei Conti Liguria n. 157/1997, in caso di omissione della denuncia va effettuato il recupero delle somme indebitamente percepite. La sentenza n. 397/2017 della Sezione Terza di Appello ribadisce che incombe sul pensionato l’obbligo di rappresentare all’ente la propria situazione reddituale, obbligo che non viene meno quando il reddito sia formato da trattamenti liquidati dal medesimo istituto.
La Corte valorizza poi il principio affermato dalla Cass. n. 18615/2021: è equiparato al dolo l’inadempimento degli obblighi di comunicazione di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione non conosciuti dall’ente competente.
In via autonoma, il collegio osserva che la posizione dei ricorrenti è comunque quella di percettori di somme non dovute. Ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere quanto pagato. Tale causa petendi è stata fatta propria dall’amministrazione nelle note di recupero, che hanno indicato il dato oggettivo della prestazione non dovuta, circostanza incontestata tra le parti.
Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese di giudizio sono compensate in ragione di gravi ed eccezionali motivi, connessi all’esistenza di precedenti di senso contrario della stessa Sezione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.