Sopravvenuto trasferimento del bene e difetto di interesse nel ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 26008 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’avvenuto trasferimento del bene compreso nell’attivo fallimentare, intervenuto dopo la proposizione del ricorso per cassazione, comporta il venir meno dell’interesse all’impugnazione del decreto del tribunale che ha confermato la sospensione della primigenia attività liquidatoria disposta dal giudice delegato, con conseguente inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La pronuncia del tribunale, a norma dell’art. 26 l. fall., di rigetto dell’istanza di sospensione della vendita dei beni compresi nell’attivo è astrattamente impugnabile ex art. 111 Cost., avendo natura decisoria e definitiva. Il sopravvenuto esaurimento dell’interesse cautelare preclude al giudice di legittimità la formulazione del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c. quando la controversia non intercetti alcuna specifica fattispecie concreta sussumibile nel principio da enunciare.

Il Fatto

Nell’ambito di una procedura concorsuale venivano esperite operazioni di vendita senza incanto di un compendio immobiliare facente parte della massa attiva. Il giudice delegato, ricevuti gli atti dal curatore, dispose di non procedere al perfezionamento della vendita a fronte dell’unica offerta presentata, ritenuta notevolmente inferiore al giusto prezzo.

Il tribunale rigettò il reclamo della società offerente. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Nella pendenza del giudizio di legittimità la stessa società ha presentato una nuova istanza di acquisto del medesimo bene, offrendo un prezzo superiore; la procedura di vendita si è conclusa con l’aggiudicazione definitiva e con la stipula dell’atto di trasferimento.

La Motivazione della Corte

La Corte riconosce anzitutto l’astratta ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost., richiamando il consolidato orientamento secondo cui la pronuncia del tribunale che rigetta l’istanza di sospensione della vendita ha natura decisoria e definitiva. Il riferimento è, oltre che a Cass. n. 25329/2017, soprattutto a Cass. n. 575/2026.

Il ricorso è tuttavia inammissibile sotto altro profilo. Dalla documentazione allegata dal controricorrente alla memoria ex art. 380-bis c.p.c. — il cui deposito è consentito ai sensi dell’art. 372 c.p.c. in quanto idoneo a provocare una pronuncia sull’ammissibilità — risulta che, dopo la presentazione del ricorso, è stata proposta una nuova istanza di acquisto del medesimo bene. All’esito della procedura il giudice delegato ha dichiarato l’aggiudicazione provvisoria, poi quella definitiva, e l’atto di trasferimento è stato stipulato. Gli atti della successiva procedura competitiva non sono stati oggetto di impugnativa.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte — Cass. n. 1344/2011, nonché Cass. nn. 26175/2017, 1927/2026 e 9114/2026 — l’avvenuto trasferimento dei beni comporta il venir meno dell’interesse all’impugnazione dell’ordinanza confermativa del provvedimento di sospensione della primigenia attività liquidatoria. Il ricorso è dunque inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

La Corte esclude la formulazione del principio di diritto ex art. 363 c.p.c. sulla questione per cui la causa era stata rimessa in pubblica udienza. Il giudice delegato non si è determinato a impedire il perfezionamento della vendita su specifica istanza del curatore, il quale si è limitato a trasmettere gli atti invitandolo a valutare l’esercizio dei poteri previsti dalla lex specialis individuata nell’ordinanza di vendita. Il decreto impugnato è stato emesso in autonoma determinazione, per effetto degli speciali poteri di cui il giudice era stato investito.

Le spese seguono la soccombenza. Non deve farsi luogo al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di esito conseguente a evento sopravvenuto alla proposizione dell’impugnazione (Cass. S.U. n. 28383/2020 e n. 22479/2024).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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