Danno erariale e otto per mille: difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Cass. civ., Sez. Un. n. 24778 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti non ha giurisdizione nei confronti delle Diocesi e dei Vescovi per le azioni di risarcimento del danno erariale causato dall’appropriazione o distrazione delle somme erogate alla Chiesa cattolica quale quota dell’otto per mille del gettito Irpef ai sensi dell’art. 47 della legge n. 222/1985. Le somme, corrisposte annualmente alla CEI, entrano nel patrimonio della Chiesa e la loro gestione si svolge nel circuito organizzativo e regolatorio dell’ordinamento ecclesiastico, al di fuori di uno schema procedimentale di tipo contabile. Il vincolo di destinazione previsto dall’art. 48 della medesima legge attua finalità connesse all’esercizio della libertà religiosa, che non sono assunte in carico dallo Stato quali scopi di interesse pubblico in senso stretto, con la conseguenza che i soggetti chiamati a perseguirli non sono legati all’amministrazione erogante da un rapporto di servizio.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Corte dei conti per la Regione Siciliana conveniva in giudizio il Vescovo della Diocesi di Trapani e la Diocesi stessa, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno erariale quantificato in oltre 400.000 euro, per aver il Vescovo, abilitato ad operare sui conti correnti diocesani, distratto a fini privati somme provenienti dai fondi dell’otto per mille. La Procura proponeva quindi regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che la quota dell’otto per mille, provenendo dal gettito Irpef, conserverebbe natura di denaro pubblico anche dopo il versamento alla Chiesa cattolica, radicando la giurisdizione contabile in capo alla Diocesi e al Vescovo, quali agenti contabili o soggetti legati allo Stato da un rapporto di servizio in senso funzionale.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite dichiarano infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo che la questione della giurisdizione contabile sui fondi dell’otto per mille, in mancanza di precedenti specifici, sia di incerta soluzione e pertanto proponibile dalla Procura anche se essa stessa ha dato impulso al giudizio contabile, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 174/2016 in combinato disposto con l’art. 41 c.p.c.
Nel merito, la Corte ricostruisce i presupposti della giurisdizione contabile: il giudizio di conto presuppone la qualifica di agente contabile in capo al responsabile, mentre la responsabilità amministrativa richiede un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nozione che include anche il privato che distragga sovvenzioni pubbliche con vincolo di destinazione. Tuttavia, la questione deve essere decisa alla luce della complessiva regolazione dei rapporti Stato-Chiesa ai sensi dell’art. 7 Cost., della condizione giuridica della CEI e della particolare genesi della disciplina del finanziamento della Chiesa.
La legge n. 222/1985 ha un’origine pattizia, essendo il risultato della collaborazione tra Stato e Chiesa nel rispetto della reciproca indipendenza, e la disciplina sul finanziamento va intesa come corpo normativo completo e ispirato alla logica pattizia, in cui la formale assenza di disposizioni che prevedano l’applicazione delle norme di contabilità unilateralmente adottate dallo Stato non appare superabile in via interpretativa. La CEI, ente centrale della Chiesa cattolica, gode dell’immunità prevista dall’art. 11 del Trattato del Laterano, che la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha esteso alla sovranità in tutte le sue esplicazioni pubbliche, inclusa la giurisdizione (Cass., SU, n. 21541/2017; Cass., SU, n. 12422/2022).
Le somme dell’otto per mille sono corrisposte alla Chiesa sulla base delle scelte dei contribuenti e la CEI ne ha la gestione diretta: la destinazione e l’impiego si svolgono nel circuito organizzativo e regolatorio dell’ordinamento ecclesiastico, come dimostrano le disposizioni attuative di diritto canonico in tema di controlli e rendicontazione. Il vincolo di destinazione dell’art. 48 attua finalità connesse alla libertà religiosa e non configura un interesse pubblico in senso stretto, con la conseguenza che i soggetti che perseguono tali finalità non sono in rapporto di servizio con l’amministrazione erogante. Il controllo previsto dall’art. 44 della legge n. 222/1985 si colloca sul piano della verifica istituzionale, non essendo funzionale alla restituzione di eventuali residui di gestione come tipico del giudizio di conto. Una volta corrisposta annualmente la quota del gettito Irpef, lo Stato non ha giurisdizione sull’impiego delle somme neppure in caso di distrazione, la cui cognizione, quanto al profilo risarcitorio e restitutorio, resta devoluta ai tribunali ecclesiastici, con conseguente dichiarazione del difetto di giurisdizione della Corte dei conti.
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Nota della Redazione
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