Somme per creditori irreperibili: niente riparto supplementare nelle procedure ante riforma (Cass. civ. Sez. 1 n. 17672 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le somme non riscosse dai creditori irreperibili in esito al riparto finale, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, l. fall. nel testo applicabile alle procedure instaurate anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006, non possono essere svincolate e ripartite fra gli altri creditori. La disciplina prevede un’efficacia liberatoria per la procedura una volta avvenuto il deposito delle somme presso l’istituto di credito, che impedisce alla procedura di riottenerne la disponibilità ed esclude la possibilità di un riparto supplementare. Tale disciplina non viola gli artt. 3 e 47 Cost. né l’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU, atteso che le somme, dopo l’assegnazione, fuoriescono dalla disponibilità del fallimento e non possono formare oggetto di alcun diritto dei creditori rimasti insoddisfatti.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il decreto con cui il Tribunale di Piacenza, in composizione monocratica, aveva rigettato l’istanza ex art. 117 l. fall. per l’assegnazione delle somme accantonate per i creditori irreperibili di una procedura di amministrazione straordinaria. Il tribunale aveva ritenuto non applicabile ratione temporis la novella di cui al d.lgs. n. 5/2006, facendo applicazione dell’art. 117, terzo comma, l. fall. nella formulazione previgente, il cui tenore letterale non consente la ripartizione in favore dei creditori richiedenti delle somme depositate dal curatore nell’interesse dei creditori irreperibili.
Avverso il provvedimento, la società proponeva ricorso straordinario per cassazione, affidato a tre motivi, lamentando la violazione del combinato disposto degli artt. 117 l. fall. (nelle diverse formulazioni) e 150 d.lgs. n. 5/2006, nonché il vizio di incostituzionalità delle medesime norme per contrasto con gli artt. 47, primo comma, e 3 Cost. e con l’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU. Le parti intimate non svolgevano difese.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato i tre motivi di ricorso inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., in ragione dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia. La ricorrente non ha contrapposto validi argomenti per un loro superamento in chiave interpretativa del disposto normativo dettato dall’art. 117 l. fall., conclusione che supera anche i dubbi di costituzionalità prospettati.
La Corte ha ricordato che la disciplina transitoria prevista dall’art. 150 d.lgs. n. 5/2006 trova applicazione, pur in mancanza di un espresso riferimento e in base a un’interpretazione sistematica, anche alle procedure di amministrazione straordinaria instaurate prima del 16 luglio 2006, che continuano ad essere regolate dalla legge anteriore. L’istanza di accrescimento presentata dalla ricorrente non poteva quindi trovare regolazione attraverso l’applicazione della nuova disciplina dell’art. 117 l. fall.
Quanto alla disciplina applicabile, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l’ultimo inciso dell’art. 117, terzo comma, l. fall. nel testo previgente, attribuendo al deposito delle somme presso l’istituto di credito un effetto liberatorio, formalmente attestato dal certificato di deposito, ne determinava la fuoriuscita immediata dal patrimonio del fallito e dalla disponibilità del fallimento, dispensando gli organi di quest’ultimo dai successivi adempimenti. Tale efficacia escludeva la possibilità di procedere ad una nuova distribuzione delle somme depositate, da ritenersi ormai definitivamente assegnate ai creditori indicati nel piano di riparto.
La nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 5/2006, invece, consentendo la redistribuzione delle somme depositate nel caso in cui i creditori non si presentino a riscuoterle entro cinque anni o risultino irreperibili, postula che le medesime somme rimangano nella disponibilità del fallimento, impedendo di attribuire al deposito efficacia liberatoria. Si tratta di una scelta discrezionale del legislatore, difforme da quella del sistema previgente.
La Corte ha infine ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in quanto la disciplina di cui all’art. 117, terzo comma, l. fall., nel testo applicabile ratione temporis, nel prevedere l’efficacia liberatoria del deposito ed escludendo la possibilità di un riparto supplementare, non viola alcuna disposizione costituzionale né si pone in contrasto con l’art. 1 del Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU. Nessuna statuizione è dovuta per le spese, stante la mancata difesa delle parti intimate, mentre sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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