Sopravvenuto giudicato sul diniego di sanatoria ed assorbente carenza di interesse all’impugnazione degli atti precedenti (Cass. civ. Sez. U n. 24809 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta formazione del giudicato sulla legittimità del successivo diniego di sanatoria e della conseguenziale decadenza dalla concessione e dal diritto di utilizzare l’acqua pubblica, avente contenuto assorbente e definitivo, determina il venir meno dell’interesse all’impugnazione del precedente diniego di sanatoria e degli atti a questo collegati. L’eventuale annullamento di tali atti non sarebbe comunque idoneo a produrre alcuna utilità concreta per la parte ricorrente, residuando un interesse solo nell’ipotesi di un’azione coltivata a fini risarcitori. La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto, ai sensi dell’art. 391-bis, secondo comma, cod. proc. civ..
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria di una derivazione d’acqua per una centralina idroelettrica, aveva impugnato dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche l’ordinanza di demolizione, il diniego di sanatoria e la successiva ordinanza di demolizione emessi dall’Unione dei Comuni per difformità edilizie. Nel corso del giudizio, l’amministrazione aveva eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuti provvedimenti successivi che rendevano inutile la decisione: il diniego di autorizzazione unica in sanatoria, la decadenza della concessione e la revoca della verifica di assoggettabilità a VIA.
Il TSAP aveva dichiarato inammissibile la riassunzione per carenza di interesse e, con ulteriore ratio decidendi, aveva ritenuto manifestamente infondate le censure di merito. Detta decisione era stata impugnata dalla società con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno preliminarmente richiamato il limite del sindacato del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che, in unico grado, è circoscritto all’accertamento dei vizi di legittimità, senza estendersi al merito, dovendosi verificare la ragionevolezza e proporzionalità della scelta rispetto al fine.
Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse. Il diniego dell’autorizzazione unica in sanatoria, la decadenza dalla concessione e la revoca di assoggettabilità a VIA erano stati tutti oggetto di separate impugnazioni, respinte dal TSAP con sentenza, avverso la quale il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile con ordinanza delle Sezioni Unite. Tale pronuncia, ancorché oggetto di ricorso per revocazione, rende evidente il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del processo sugli atti precedenti, ormai superati da un assetto sostanziale definitivo.
La Corte ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 391-bis, secondo comma, cod. proc. civ., la pendenza del termine per la revocazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto. Il successivo rifiuto di sanatoria e gli atti conseguenziali, tenuti fermi da detta pronuncia, consolidano i precedenti atti impugnati, neutralizzando qualsiasi effetto utile dell’eventuale loro annullamento: anche un eventuale accoglimento delle censure non sarebbe idoneo a produrre alcuna concreta utilità per la parte ricorrente.
Avendo il TSAP fondato la propria decisione su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, la correttezza della prima ratio decidendi rende irrilevante l’esame dei motivi di ricorso riferiti all’altra, i quali non sarebbero comunque idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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