Rendiconto del funzionario delegato: le mancate deduzioni non superano le osservazioni della Ragioneria (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 87 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di controllo sui rendiconti delle amministrazioni statali, il funzionario delegato è tenuto a trasmettere, unitamente al rendiconto, tutta la documentazione giustificativa della spesa e a rispondere compiutamente alle osservazioni formulate dalla Ragioneria territoriale dello Stato ai sensi dell’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 123/2011. L’omessa deduzione, anche in risposta alla nota istruttoria della Sezione di controllo, non consente di ritenere superate le contestazioni e può comportare il mancato discarico degli ordinativi, con segnalazione alla Procura contabile. La genericità dell’osservazione della Ragioneria, viceversa, impedisce di fondare su di essa un giudizio di illegittimità della spesa.
Il Fatto
La Ragioneria territoriale dello Stato dell’Aquila aveva formulato note di osservazione, ex art. 14, comma 5, d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, relative ai rendiconti presentati dal funzionario delegato del Segretariato regionale Abruzzo del Ministero della cultura (poi confluito nella Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province dell’Aquila e Teramo) per i capitoli 1321 e 4650 dell’esercizio 2016. Le osservazioni riguardavano la classificazione della spesa, la documentazione giustificativa e singoli ordinativi di pagamento. Il funzionario delegato non aveva risposto alle contestazioni e, in sede istruttoria davanti alla Sezione, l’amministrazione subentrante si era limitata a produrre documentazione senza formulare deduzioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha distinto le osservazioni relative al capitolo 1321 (spese di funzionamento) in rilievi di carattere generale e rilievi su singoli ordinativi. Quanto ai primi, ha ritenuto che la mancata risposta fosse da stigmatizzare, ma non tale da porre in dubbio la legittimità della spesa. In particolare, l’asserita incompatibilità tra le funzioni di segretario regionale supplente e di RUP è stata ritenuta infondata perché non prevista dal d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis. Per alcuni ordinativi del capitolo 1321 (10/311, 8/311, 9/311, 11/311, 12/311, 14/311), la documentazione prodotta ha consentito di superare le contestazioni.
Per altri ordinativi, invece, ha accertato la fondatezza delle osservazioni. In particolare, l’ordinativo 16/311 presentava una genericità della spesa e l’ordinativo 4/311 aveva ad oggetto rimborsi di trasferta privi della documentazione richiesta dalla circolare n. 2/2012.
Per quanto concerne il capitolo 4650 (contributi in conto interessi per la ricostruzione post-sisma), la Sezione ha ritenuto superate le osservazioni per gli ordinativi 9/31 e 11/15, per i quali la documentazione versata in atti ha escluso la doppia erogazione e ha comprovato la legittimità del pagamento.
Per i restanti ordinativi, la mancata produzione della documentazione richiesta – in alcuni casi nemmeno in risposta alla nota istruttoria – ha impedito di verificare la regolarità della spesa. La Sezione ha sottolineato la necessità di un contraddittorio effettivo e di una precisa riconduzione della documentazione ai singoli ordinativi, evidenziando che la genericità dell’osservazione della Ragioneria impedisce di fondare su essa il giudizio di illegittimità, mentre l’inerzia del funzionario delegato legittima la segnalazione.
In conclusione, la Sezione ha accertato la fondatezza delle osservazioni per gli ordinativi 16/311 e 4/311 del capitolo 1321 e per gli ordinativi 1/31, 1/30 c/residui, 21/15 c/competenza, 4, 5, 6, 7/31, 7/15, 2/30 c/residui, 8, 18/15 c/competenza, 14/15, 15/15 e 16/15 del capitolo 4650, disponendo la trasmissione della deliberazione alla Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale.
Nota della Redazione
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