Compensi amministratori società pubbliche: riparametrabile la base di calcolo 2013 (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 89 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il limite dell’80 per cento del costo sostenuto nell’anno 2013 per i compensi degli amministratori di società a controllo pubblico, previsto dall’art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, non è derogabile nel suo ammontare, ma la sua base di calcolo può essere riparametrata quando il dato storico del 2013 sia indisponibile o talmente esiguo da risultare non significativo. In tale ipotesi l’amministrazione controllante può fare riferimento ad altra annualità, dotata di maggiore omogeneità, oppure annualizzare il costo di un periodo di operatività limitato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di buon andamento e della soglia invalicabile di 240.000 euro. La scelta del correttivo spetta esclusivamente all’ente nel rispetto dei vigenti limiti retributivi. La funzione consultiva non può tradursi in avallo di singoli atti gestionali.

Il Fatto

Il Presidente della Regione Lazio ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere in materia di determinazione dei compensi degli amministratori di una società pubblica. Il quesito muove dal tetto posto dall’art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, che ancora il costo annuale dei compensi all’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013.

La società interessata, nell’esercizio assunto a riferimento, aveva operato per soli tre mesi. L’istante ha quindi domandato se l’80 per cento potesse parametrarsi su un computo di dodici mesi di operatività, oppure sul costo del 2012, oppure ancora sulla media degli esercizi precedenti nei quali erano stati erogati compensi, richiamando un precedente della medesima Sezione relativo ad altra società in controllo pubblico.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina in via preliminare l’ammissibilità, soggettiva e oggettiva, della richiesta ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Sotto il primo profilo l’istanza è ammissibile, provenendo dall’Ente regionale e recando la sottoscrizione del Presidente, titolare dei poteri di rappresentanza ex art. 121 Cost.

Quanto al profilo oggettivo, il Collegio richiama la nozione dinamica di contabilità pubblica elaborata dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 54/CONTR/10, che ricomprende la sana gestione finanziaria e gli equilibri di bilancio. Il quesito, avente ad oggetto il tetto ai compensi degli amministratori di società pubbliche, attiene a norma con finalità di contenimento della spesa, come riconosciuto dalla Corte costituzionale n. 153/2022. La domanda è sufficientemente generale e astratta e non presenta interferenze con altre funzioni.

Nel merito, la Sezione rileva che l’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175/2016 demanda a un decreto ministeriale la classificazione delle società in fasce e la determinazione dei compensi massimi, fissando il limite invalicabile di 240.000 euro. Il successivo comma 7 mantiene in vigore, fino all’emanazione del decreto, la disciplina dell’art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012. Non essendo il decreto adottato, la questione va risolta secondo la norma transitoria.

La Sezione valorizza l’atto di indirizzo dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali del 25 giugno 2021, che ammette il ricorso ad altra annualità, più significativa e omogenea, in presenza di motivate esigenze connesse ai principi di ragionevolezza e buon andamento. Richiama inoltre la giurisprudenza contabile (Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, deliberazione n. 15/2020/PAR), che esige l’autolimitazione dell’amministrazione secondo canoni di economicità.

In conclusione, pur in assenza di piena discrezionalità, il Collegio ritiene possibile riparametrare la base di calcolo 2013 quando essa sia indisponibile o esigua, lasciando all’Ente regionale la scelta del correttivo, nel rispetto dei limiti retributivi vigenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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